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Equitalia: Rateizzare si puo’

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Come rateizzare una cartella equitalia

 Quando arriva una cartella di Equitalia, non è detto che il cittadino abbia la disponibilità per saldare il debito e allora non tutto è perduto: si può rateizzare. Su  richiesta (per raccomandata o di persona presso gli sportelli equitalia) può essere concessa una dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni).

 

L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro.

La direttiva di Equitalia del 1° marzo 2012 e il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012 hanno ultimamente introdotto importanti novità sull’argomento ammettendo l’innalzamento del debito da 5 mila a 20 mila euro senza necessità di dimostrare, allegando apposita documentazione, la situazione di difficoltà economica. 


Per importi fino a 20 mila euro il numero massimo di rate è 48, ma se le rate richieste sono di più  occorre presentare la documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.   


Per debiti oltre 20 mila euro la rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economico-finanziaria del contribuente.

Come anche spiegato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate e Presidente di Equitalia Attilio Befera nella trasmissione serale di qualche giorno fa, è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione. Ciò permetterebbe al debitore di iniziare piano piano a saldare il suo debito.

La rateazione blocca l’iscrizione di ipoteca nei confronti di un contribuente che rispetta le scadenze delle rate. Inoltre la rateazione permette al contribuente di partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

Ma attenzione a rispettare i pagamenti perchè si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate due rate consecutive.

Ma se il debito non è dovuto, il contribuente deve rivolgersi all'ente creditore per ottenere il cosiddetto “sgravio”, cioè il provvedimento che annulla, in tutto o in parte, l’ordine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. Si può dunque fare richiesta di autotutela e/o presentare ricorso all'autorità giudiziaria competente. Tutte le informazioni sul sito di www.Equitalia.it

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma