Giorni fa in una rete Mediaset è intervenuto il direttore dell'Agenzia delle Entrate e Presidente di Equitalia, Attilio Befera. A sentirlo, tutto l’accanimento dei cittadini italiani in questi ultimi tempi, sembrava esagerato…….
Agenzia delle Entrate ed Equitalia in fondo sono dei buoni “amici” pronti ad aiutare i cittadini. Ed è per questo che dal 5 aprile 2012 è partito lo sportello Amico, dedicato alle persone cosiddette “disperate” in cerca di un’alternativa al suicidio.
Un miglior rapporto tra Equitalia e cittadini? Non so, ma a noi sembra di combattere sempre contro i mulini a vento.
Sbirciando nel sito di Equitalia però si trovano molte informazioni utili che servono senz’altro a conoscere quelle regole che non devono e non possono essere ignorate.
Si legge che: “Allo sportello di ascolto dedicato si può ricevere assistenza nella compilazione della modulistica, si possono risolvere eventuali disguidi sulle procedure di riscossione ed è possibile esaminare situazioni personali di particolare difficoltà. Il personale di Equitalia, individuato per competenza e sensibilità, è pronto ad analizzare e trovare la migliore soluzione, nei limiti di quanto consentito dalla normativa.”
Ma quando arriva una cartella di pagamento non c’e’ sportello che tenga: inizia una lunga lotta sia nel caso sia dovuta e ancor peggio nel caso NON sia dovuta, sebbene nella cartella siano inserite tutte le informazioni utili per regolare il conto, come effettuare i pagamenti, come presentare ricorso entro 60 gg. Se non si rispettano i tempi, gli interessi di mora aumentano per ogni giorno di ritardo e l’aggio di riscossione dal 4.65% passa al 9% del totale. E’ bene sapere che scaduti i 60 giorni Equitalia è tenuta per legge ad attivare tutte le procedure per il recupero forzoso e può:
- iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi co-obbligati, (questa misura cautelare non si può applicare se l'importo complessivo del credito è inferiore a 20 mila euro e non in presenza di rateazione).
- iscrivere fermo amministrativo (detto anche "ganasce fiscali") dei beni mobili registrati (es. autovetture con conseguente divieto di circolazione.)
- procedere all’espropriazione forzata (pignoramento) dei beni immobili successivamente all'ipoteca o pignoramento mobiliare presso l'abitazione o nei locali dove il debitore svolge l'attività e dei crediti presso terzi (es. stipendi) può richiedere infatti al terzo di pagare le somme di cui il contribuente è creditore entro i limiti dell’importo dovuto:
- per importi fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
- per somme comprese tra 2.500 e 5.000 euro è un settimo;
- se si superano i 5.000 mila euro si applica la quota di un quinto, che costituisce il limite massimo pignorabile.
- effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l’ordinamento attribuisce in genere al creditore.
Ogni azione di recupero è preceduta da un preavviso, ma se le somme continueranno a non essere pagate entro i termini indicati nella comunicazione, le su indicate azioni per il recupero coattivo saranno attivate.
Come pagare
Il pagamento può essere effettuato utilizzando direttamente i bollettini Rav allegati alla cartella solo se il pagamento viene effettuato nei termini indicati presso:
- gli sportelli dell’Agente della riscossione che li ha emessi, senza alcuna commissione aggiuntiva;
- presso qualsiasi sportello bancario;
- presso gli uffici postali;
- dai tabaccai abilitati (consulta il sito http://www.tabaccai.it).
Se però si avanza un credito nei confronti dello Stato (es. crediti Irpef, Ires, Iva ecc), il pagamento può essere effettuato anche mediante compensazione utilizzando il modello F24 Accise che andrà poi trasmesso anche via fax all’agente della riscossione con le modalità presenti nel sito di Equitalia.
Dal 1° gennaio 2011 è tuttavia introdotto il divieto di compensazione tra crediti e debiti se esistono debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto, per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (decreto legge 78/2010 e indicazioni Agenzia delle Entrate, tra cui la circolare 13/E).
E importante sapere che dal 01/01/2011 per alcuni enti creditori esistono nuovi atti che sostituiscono la cartella come ad esempio l’avviso di addebito dell’Inps e l’accertamento esecutivo, che dal 1° ottobre 2011 ha sostituito in parte la cartella per i crediti erariali ed in seguito i crediti dell'Agenzia delle dogane.
Esistono però delle scappatoie quali ad esempio una domanda di rateazione o ancora quando la richiesta non è dovuta, la richiesta di annullamento del debito, ma tutto questo sarà oggetto di una prossima news.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
