L’articolo 4, comma 76 della legge 92/2012 (c.d. Riforma del Mercato del Lavoro) ha apportato una restrizione alla possibilità di integrale deduzione della quota SSN pagata dai contribuenti unitamente alle polizze di assicurazione auto da indicare nel rigo RP 21 del modello UNIC o E21 del modello 730.
Dai redditi 2012 (Unico 2013) sarà possibile portare in deduzione dal reddito la quota del Servizio Sanitario nazionale solamente se per la parte che supera i 40 euro, per polizze quindi superiori ai 400 euro circa. Di conseguenza:
+ tasse
- deduzioni =
Un’altra Fregatura!
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
