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Base computo per assunzione disabili dopo il Decreto Sviluppo

Base di computo ai sensi del comma 27 dell’articolo 4 legge n. 92/2012 e dell’articolo 46-bis della legge 134/2012

 La legge 92/2012 (c.d. Riforma del Mercato del Lavoro, era intervenuta nel modificare la base di computo dei lavoratori utile per conoscere l’insorgere dell’obbligo di assunzione di personale appartenente alle categorie protette.

 

Necessita a tal fine calcolare la forza lavoro computabile presente in azienda il 31 dicembre dell’anno di riferimento in base alle modifiche apportate dalla Riforma del Mercato del Lavoro che ha stabilito che agli effetti della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, sono computati (a far data 18/07/2012) di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, non considerando per nulla i contratti a termine. La legge 134/2012 in seguito ha apportato ulteriori modifiche reinserendo nel computo i contratti a tempo determinato fino a sei mesi. Nella circolare del ML n. 18/2012 viene comunque affermato che si possono ritenere esclusi i contratti a termine di carattere sostitutivo

Non sono dunque computabili:

a) apprendisti, contratti di inserimento  e somministrazione presso l’utilizzatore;

b) i lavoratori occupati ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio;

c) i soci di cooperative di produzione e lavoro;

d) i dirigenti;

e) i lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all’estero;

f) i soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18 comma 2, quali orfani, vedove, profughi;

g) i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili;

h) i lavoratori a domicilio;

i) i lavoratori che aderiscono al programma di emersione ai sensi  dell’art. 1, comma 4-bis legge n. 383/2001;

l) i lavoratori con contratto a termine non superiore a sei mesi.

Nella precedente formulazione erano esclusi anche i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, eliminati dalla Legge Fornero ed inseriti nuovamente con il termine dei sei mesi, dalla legge 134/2012 (Decreto Sviluppo).

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

 
 
 
 
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