Dopo le modifiche apportate conla Riforma del Mercato del Lavoro (legge 92/2012), nel mese di agosto il ML ha avuto un bel da fare tra circolari esplicative, note e rettifiche sulle modalità di comunicazione.
Ricordiamo che il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dagli articoli 33 – 40 del D.lgs n. 276/2003 è stato modificato dai commi 21-22 dell’articolo 1 della legge 92/2002.
Si tratta di prestazioni di lavoro a carattere intermittente e discontinuo rese a forza di un contratto intermittente a tempo determinato o indeterminato, anche per lunghi periodi. Si tratta dunque di periodi lavoro intervallati da periodi di inattività.
Può quindi essere svolto attraverso prestazioni di carattere discontinuo o intermittente a seconda delle esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero, per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
Eliminata la possibilità di utilizzo durante i week-end, le ferie estive, le vacanze natalizie o pasquali.
Sono assumibili lavoratori ultracinquantacinquenni e di età inferiore ai ventiquattro anni (23 anni e 364 giorni) fermo restando però che la prestazione lavorativa deve essere conclusa al raggiungimento dei venticinque anni pena la trasformazione del contratto in subordinato a tempo pieno ed indeterminato.
La novità più eclatante, per evitarne un uso non controllabile di tale tipologia contrattuale, insiste nell’obbligo per il datore di lavoro di comunicare l’inizio dell’attività lavorativa alla DTL competente, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore ai trenta giorni (anche il giorno stesso ma prima dell’inizio della prestazione).Questo obbligo ricade anche sui contratti a chiamata stipulati anche precedentemente al 18/07/2012.
Modalità di comunicazione alla luce dell’ultima nota rettificata del ML
Nella nota prot. n. 39/0011779 del 9 agosto 2012, il Dicastero ha ribadito che è possibile la comunicazione tramite Fax, E-mail, procedendo però alla compilazione un apposito modello reperibile sul sito: www.lavoro.gov.it o www.cliclavoro.gov.it
Le nuove modalità di comunicazione dovevano seguire il seguente ordine temporale:
- con fax a partire dal 13 agosto;
- con sms e/o e-mail a partire dal 17 agosto;
- on-line dal prossimo 1° ottobre;
Ma una e-mail successiva del ML, ha in parte rettificato quanto comunicato in data 9 agosto dichiarando che, a modifica di quanto precedentemente comunicato, fino al 15 settembre 2012 le comunicazioni di inizio lavoro intermittente potranno continuare ad essere effettuate anche agli indirizzi di posta certificata, posta elettronica e fax delle Direzioni Territoriali del Lavoro.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
