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Le Partite IVA alla luce della Riforma Lavoro e del Decreto Sviluppo

Le Partite IVA alla luce della Riforma Lavoro e del Decreto Sviluppo

 La Riformadel Mercato del Lavoro contenuta nella legge n. 92/2012, in vigore dal 18/07/2012, ha apportato notevoli cambiamenti ad alcune tipologie contrattuali. In agosto  però la legge 134 del 7/08/2012 di conversione del D.l. n. 83 di giugno 2012, ha  ulteriormente modificato quanto da poco legiferato. Oggi trattiamo l’argomento “partite IVA”.

 

Alla data odierna, a modifica di quanto statuito con la Riforma Lavoro poco più di un mese fa, la prestazione di lavoro effettuata da un titolare di Partita IVA potrebbe incorrere nella presunzione di subordinazione se la stessa è connotata da almeno due dei tre  seguenti requisiti:

 a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; (in precedenza nella riforma Fornero era così indicato: che la collaborazione abbia una durata complessivamente  superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare);

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro  d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei «corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari. consecutivi»; (in precedenza: “costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare”);

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Nessuna presunzione di subordinazione opera però se la prestazione lavorativa presenta i seguenti requisiti:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai  fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo  1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. (18.660 euro circa).

Non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di

attività professionali per le quali l'ordinamento richiede  l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri,  albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici  requisiti e condizioni.

Dai primi commenti già sorgono dubbi sulla modalità di conteggio dell’anno solare indicato dal Decreto Sviluppo. Non si sa ancora bene se si debba considerare primo gennaio/31 dicembre o l’anno mobile.

 

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

www.rossellaquintavalle.it

www.tamburelliquintavalle.it

www.hdemiadelleprofessioni.it

 
 
 
 
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