SCADENZARIO DI AGOSTO 2012
Per avere maggiori delucidazioni circa le scadenze, siete pregati di mettervi in contatto con il nostro studio che vi fornirà tutte le informazioni relative e gli eventuali modelli di pagamento.
10/08/2012
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16/08/2012
Non trovando riferimento preciso nella norma di proroga
- Versamenti contributi CASAGIT
20/08/2012. Lo slittamento diretto al 20 agosto è frutto della norma introdotta con il decreto sulle semplificazioni fiscali (16/2012) che di fatto ha stabilizzato, una volta per tutte, la cosiddetta "pausa d'agosto" degli adempimenti fiscali). L’art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 , pubblicato sulla G.U. n. 99 del 28/04/2012 – supplemento Ordinario n. 85, hadisposto che i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione.
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VERSAMENTI TRAMITE F24 RELATIVI A:
ditte individuali e codice 1020 per le ritenute nei confronti dei soggetti con impresa sottoforma societaria.
VERSAMENTI RELATIVI A:
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25/08/2012
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PRESENTAZIONE
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30/08/2012
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31/08/2012
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E se vi rimane tempo…………BUONE VACANZE !!!!!!!
NB:
- I termini per gli adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati “di diritto al giorno seguente non festivo” (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall’art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, “il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo” (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473);
- Ugualmente dicasi per i versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241).
- I termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).
L’art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. “DL sviluppo”) ha stabilito che “gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo”.
