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Sospensione versamenti Sisma in Emilia

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L’inps  con il messaggio n. 11793 del 12/07/2012,  apporta opportuni chiarimenti  in merito alla circolare n. 85 del 15/06/2012 in relazione al terremoto che ha colpito alcune zone dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto.

 

Soggetti interessati dalla sospensione contributiva: beneficiano della sospensione dei termini le persone fisiche che alla data del 20 maggio 2012 avevano la residenza o la sede operativa nei comuni colpiti dal sisma e le persone giuridiche che alla stessa data avevano la sede legale o operativa in tali comuni. L’inps ricorda che non rileva al tal fine il criterio della residenza o dell’esistenza della sola sede legale, in mancanza di una reale operatività nei luoghi del sisma.

I lavoratori autonomi interessati dalla sospensione, sono quelli operanti nelle zone danneggiate.

Interessati dallo slittamento dei termini anche le aziende che abbiano dato delega ai professionisti residenti nelle zone colpite dall’evento.  

Trattenute previdenziali effettuate ante 20/05/2012: il versamento deve essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi,  entro il 30 settembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono compresi i versamenti relativi alle rateazioni incorso che riprenderanno dopo il 30 settembre 2012 quando le rate sospese dovranno essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione.

Trattenute previdenziali effettuate dal 20/5/2012 all’8/06/2012: potranno essere versate senza sanzioni né interessi, entro il 30 settembre 2012.

Trattenute effettuate dopo l’8/06/2012: devono essere versate nei termini di scadenza della contribuzione ordinaria.

Avvio di nuove attività: i soggetti che hanno avviato l’attività nei comuni danneggiati nel periodo 20/05/2012 - 29/05/2012, potranno godere della sospensione dei versamenti fino al 30/09/2012.

Lavoratori cessati durante il periodo di sospensione:  i contributi relativi ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel periodo di sospensione dovranno invece essere versate alla prima scadenza utile successiva alla cessazione del rapporto di lavoro utilizzando gli ordinari codici di contribuzione.

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

www.rossellaquintavalle.it

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