Tra le spese deducibili dalla dichiarazione dei redditi rientra l’assegno di mantenimento versato al coniuge avente diritto ai sensi della lettera c), comma 1, articolo 10 del Tuir.
Si ricorda che solamente l’importo destinato al coniuge separato è deducibile, mentre l’importo destinato al mantenimento dei figli non rientra tra le spese che danno diritto a detrazioni.
La moglie dal suo canto deve provvedere a dichiarare tale somma nella propria dichiarazione dei redditi e cumularla con eventuali altri redditi posseduti, in quanto tale cifra non è stata assoggettata ad alcuna ritenuta.
La stessa dovrà essere riportata nel quadro C quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, in base alla lettera i), comma 1, articolo 50 del Tuir.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
