Il 2 luglio 2012 è l’ultimo giorno per poter utilizzare il ravvedimento sprint nel caso si fosse omesso il versamento IMU il 18/6/2012.
Anche per il ritardato pagamento dell’Imposta sulla casa è possibile applicare le regole previste per il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97.
La regolarizzazione dell’omesso/tardivo versamento può essere effettuata con il pagamento della sanzione ridotta pari a:
- 1/10 del minimo se il pagamento è effettuato entro 30 giorni;
- 1/8 del minimo se il pagamento è effettuato entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione o, se non è prevista la
presentazione della dichiarazione, entro 1 anno dall’omissione.
Il ravvedimento può essere:
- sprint: entro il 2/07/2012 con una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo (un quindicesimo del 3%), oltre agli interessi legali (dall'1.1.2012 al tasso dell'2,5% annuo);
- breve: entro il 18/07/2012 con una sanzione del 3%(1/10 del 30%) oltre agli interessi legali;
- lungo: entro il 17/06/2013 con una sanzione del 3,75%,(1/8 del 30%) oltre agli interessi legali.
Come si paga:
Nel pagamento, da effettuarsi con modello F24, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta in ragione della quota spettante al Comune a allo Stato; non è previsto un apposito codice tributo.
In caso di ritardo, è necessario barrare l’apposita casella “Ravv.” E indicare quale anno di riferimento, l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




