Il trattamento fiscale dei contributi per assistenza sanitaria e la disciplina relativa alle spese mediche è quello previsto dall’articolo 10 lettera e-ter) del TUIR 917/86 che riconosce la deducibilità fino a euro 3.615,20 euro dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Di conseguenza:
a) i contributi versati alle casse sanitarie (Casagit, fasi, fondo Mario Besusso, Quas, ecc.), non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini fiscali fino al limite di Euro 3.615,20 complessivo tra la quota del dipendente e la quota versata dal datore di lavoro;
b) i contributi versati invece volontariamente alle casse come anche alle assicurazioni private, non sono deducibili dal reddito.
Le spese mediche rimborsate, non potranno essere considerate detraibili nella dichiarazione dei redditi del dipendente in servizio se non per la quota di spesa non rimborsata.
Potranno invece portare in detrazione le spese mediche quei dipendenti che hanno versato il contributo in modo volontario.
Le spese mediche rimborsate, non potranno essere detratte dalla dichiarazione dei redditi se non per la quota di spesa non rimborsata.
La formula da applicare per la dichiarazione dei redditi in corso sarà:
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Spese sanitarie sostenute nel 2008 – spese rimborsate dalla cassa – franchigia di 129.12 = spese da detrarre dal modello della dichiarazione |
I contributi versati a casse ed enti aventi finalità esclusivamente assistenziale sono facilmente rilevabile dal modello CUD/2012 al punto 129 e dall’annotazione posta in calce al modello stesso.
Dovrà essere anche indicato nelle annotazioni l’eventuale maggior importo versato alle casse che ha concorso a formare il reddito del dipendente.
In tal caso, essendoci un importo che ha concorso al reddito imponibile, ci potrà essere anche una spettanza di detrazioni di spese mediche che seppure rimborsate, potranno dare diritto alla detrazione del 19% in sede di modello Unico.
ESEMPIO:
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Percentuale della quota del contributo sanitario che ha contributo alla formazione del reddito: 30% = 1549.37/5164.57
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Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
