Come non parlarne? Purtroppo ci “tocca”…….in tutti i sensi.
Quello che ci fa più imbestialire però,
oltre al fatto di doverla pagare e molto più cara del passato, è che per ogni imposta che nasce, sorgono complicazioni sempre più grandi. Pagare e doppiamente soffrire?
L’incertezza più assoluta è regnata fino ad oggi. Ma cosa dobbiamo fare alla fine noi comunissimi mortali? Cerchiamo di riassumere le notizie principali non potendo certo riportare tutto ciò che è indicato nella circolare di ben 64 pagine diffusa dall’Agenzia delle Entrate sull’argomento (64 pagine……).
L’ imposta sulla casa non ha solo cambiato nome, ma nel mutare ha acquisito pesantezza ed è entrata nel nostro ordinamento con una violenza inaudita senza che noi, i destinatari, potessimo fare alcunché. Ci consoliamo solo con il fatto che l'Imu, sostituisce l'Irpef, ma solo per i fabbricati non locati posseduti da soggetti non esercenti attività commerciale (persone fisiche non imprenditori) in quanto per l'immobile concesso in locazione, resta ferma la rilevanza del reddito anche ai fini Irpef ad eccezione di quanti utilizzeranno la cedolare secca sulle abitazioni ad uso familiare.
Passivi nel subire e attivi nell’obbedire, entro il 18 giugno dovremo pagare questa strabenedetta IMU (prevista dall’art. 9, comma 6, D.Lgs. n. 23/2011 e dall’art. 13, comma 12-ter, D.L. n. 201/2011). L’imposta sulla casa dovrà essere pagata in due rate.
Il nuovo balzello interesserà anche la prima casa per la quale però sarà possibile il pagamento frazionato in tre rate (18/06 – 17/9- 17/12) . Consideriamo però che pagandola in tre rate, a settembre avremo pagato più del 50%, cosa che non avverrebbe se il pagamento fosse fatto, come per le seconde case, in due rate ( 18/6 – 17/12).
Le rendite catastali che più ci interessano Da A/1 a A/9, C/2,C/6,C/7 andranno aumentate prima del 5% poi di un ulteriore 160%.
Per facilitare il conteggio si può anche calcolare da subito sulla R.C. il 168%
ES: R.C. 1000 + 5% 1050 + 60% = 1680.oppure: R.C 1000 x 168% = 1680.
ALIQUOTE
Ai fini Imu l'abitazione principale e le sue pertinenze sconteranno:
- l'aliquota base è fissata allo 0,4%;
- al contribuente spetta una detrazione di 200 euro (aumentabile di 50 euro per ogni figlio, fino all'ottavo, di età non superiore a 26 anni, dimorante e residente nella casa).
Quanto alle pertinenze, l'abitazione principale può averne al massimo tre, ognuna delle quali appartenente a una di queste tre categorie catastali:
C/2 (magazzini, soffitte, cantine, locali di sgombero);
C/6 (box auto e garage);
C/7 (tettoie e posti auto).
Per tutti gli altri fabbricati l’aliquota base è stabilita allo 0.76%.
Più rigidità nella normativa:
L’abitazione che potrà scontare l’agevolazione al 4 per mille sarà quella dove il soggetto contribuente dimora con la sua famiglia. Si intende prima casa agevolabile l’immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art. 12 c.2 DL201/2011); la dimora abituale deve combaciare con la residenza anagrafica. In caso di due prime case dei coniugi nello stesso comune, solamente una, quella dove risiede il nucleo familiare, godrà dell’aliquota agevolata. Potranno essere considerate due prime case quelle situate in comuni diversi se la motivazione della residenza diversa tra coniugi dipenda da motivi validi quali quelli di lavoro.
Non vi sarà possibilità di sconto alcuno sulle case date in uso gratuito ai familiari o in comodato d’uso gratuito o affittate a canone agevolato; tutte sconteranno l’aliquota piena che, per ora, verrà calcolata al 7.6 per mille, in attesa di conoscere quanto stabilito da ciascun comune che potrà anche decidere eventuali agevolazioni. Le eventuali differenze di imposta verranno conguagliate nell’ultimo pagamento a dicembre.
Contrariamente a come operato sino allo scorso anno, saranno i coniugi assegnatari della casa a pagare l’ imposta.
Unica consolazione: il pagamento della prima rata dell’imposta è effettuato senza applicazione di sanzioni ed interessi. Come dire che se ci dovessimo sbagliare nel calcolare la prima rata, non saremo severamente puniti.
I nuovi codici per versare l’IMU
Anche la compilazione del modello F24 per il pagamento è di una complicanza assurda in quanto per la prima casa l’imposta sarà incassata dai comuni mentre per le seconde l’imposta andrà divisa tra stato e comuni.
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n, 35/E del 12/4/2012 , comunica l’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24”, della nuova imposta municipale e la ricodifica dei codici tributo per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili a decorrere dal 18 aprile2012. In questi giorni è stato diffuso anche un nuovo F24 semplificato appositamente sistemato per far posto all’IMU.
In uno splittamento di importi tra comune e Stato, sono così istituiti i seguenti codici tributo da indicare nella sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”:
“3912”- denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale
e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
“3913”- denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso
strumentale - COMUNE”;
“3914”- denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni –
COMUNE”;
“3915”- denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO”;
“3916”- denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili -
COMUNE”;
“3917”- denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili -
STATO”;
“3918”- denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati –
COMUNE”;
“3919”- denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati -
STATO”;
“3923”- denominato “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA
ACCERTAMENTO - COMUNE”;
“3924”- denominato “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA
ACCERTAMENTO - COMUNE”.
In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
Inoltre sono così ricodificati i seguenti codici tributo istituiti con risoluzione n. 201 del 19 giugno 2002 per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI),:
da “3901”a “3940”denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per
l'abitazione principale”;
da “3902”a “3941”denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i
terreni agricoli;
da “3903”a “3942”denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le
aree fabbricabili”;
da “3904”a “3943”denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per
gli altri fabbricati”.
Si precisa che i codici “3901”, “3902”, “3903”e “3904”non sono più utilizzabili.
I codici tributo istituiti con risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004 per il versamento degli
interessi e sanzioni relativi all’imposta comunale sugli immobili restano invariati.
AUGURI!
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
