In attesa che vengano definite le modalità di pagamento della rinnovata tassa sulla casa, che sembra volgeranno (a quanto si sa di sapere oggi)
per il pagamento in tre rate per la prima casa (18/6-17/9-17/12) e in due rate per le altre case. L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n, 35/E del 12/4/2012 , comunica l’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24”, della nuova imposta municipale denominata IMU e la ricodifica dei codici tributo per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili a decorrere dal 18 aprile 2012.
In uno splittamento di importi tra comune e Stato, sono così istituiti i seguenti codici tributo da indicare nella sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”:
- · “3912”- denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale
e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
- ·“3913”- denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso
strumentale - COMUNE”;
- ·“3914”- denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni –
COMUNE”;
- ·“3915”- denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO”;
- ·“3916”- denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili -
COMUNE”;
- ·“3917”- denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili -
STATO”;
- ·“3918”- denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati –
COMUNE”;
- ·“3919”- denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati -
STATO”;
- ·“3923”- denominato “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA
ACCERTAMENTO - COMUNE”;
- ·“3924”- denominato “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA
ACCERTAMENTO - COMUNE”.
In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
Inoltre sono così ricodificati i seguenti codici tributo istituiti con risoluzione n. 201 del 19 giugno 2002 per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI),:
- · da “3901”a “3940”denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per
l'abitazione principale”;
- · da “3902”a “3941”denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i
terreni agricoli;
- · da “3903”a “3942”denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le
aree fabbricabili”;
- · da “3904”a “3943”denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per
gli altri fabbricati”.
Si precisa che i codici “3901”, “3902”, “3903”e “3904”non sono più utilizzabili.
I codici tributo istituiti con risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004 per il versamento degli
interessi e sanzioni relativi all’imposta comunale sugli immobili restano invariati.




