Le News Tamburelli-Quintavalle

Oggi il ravvedimento imposte del 16/3

  • Stampa

 Il ravvedimento

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati entro il 16/3/2012 tramite l’istituto del ravvedimento operoso

 

 

 

Tramite l’istituto del ravvedimento operoso, e’ possibile sanare l’infrazione con sanzioni in misura ridotta, entro trenta giorni dalla data di scadenza. E così anziché vedersi recapitare un avviso di sanzione per ritardato pagamento, si può sanare spontaneamente applicando il 3% di sanzione  (fino al 31/1/2011 il 2.50%) sulle imposte non pagate per omissioni commesse a far data 01/02/2011 più gli interessi legali calcolati allo 1.5% fino al 31/12/2011 e al 2.5 dal 01/01/2012 in ragione d’anno.

N.B.: si consiglia di non utilizzare il sistema del ravvedimento come usuale sistema di pagamento ritardato in quanto l’Agenzia delle Entrate ultimamente ha iniziato in merito delle verifiche per scoprire chi utilizza tale strumento per evitare sempre e comunque il rispetto delle scadenze fiscali.

Elemento necessario per la validità dell’operazione è che la sanzione sia pagata negli stessi termini posti per il ravvedimento dell’imposta dimenticata unitamente al relativo interesse maturato per ogni giorno di ritardo.

L’anno da indicare sul modello F24 sarà quello cui si riferisce il versamento: ad esempio se si vogliono ravvedere a febbraio 2012 le ritenute 1001 relative al mese di dicembre2011 inscadenza il 16/1/2012, si dovrà indicare l’anno a cui si riferisce l’omesso versamento e quindi il 2011.

La sanzione sarà ridotta sempre che la violazione non sia stata già contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

 

Quindi per fare un esempio, se l’imposta non pagata si riferisce alle ritenute dei dipendenti > codice 1001 per Euro 1000,00 inscadenza il 16/3/2012, entro il 16/4/2012  occorrerà indicare con il codice 1001 Euro 1002,05 (1000 più interessi maturati calcolati all’ 2.5% per i giorni dal 16/3/2012 al 16/4/2012.

> codice 8906 ( sanzione  sostituti di imposta) Euro 30,00 (1000,00 x 3%).

Il codice per la sanzione varia a seconda dell’imposta non pagata nei termini.

 

 

RAVVEDIMENTO SPRINT  un’opportunità meno salata.

Chi dimentica di pagare le imposte, ma poi repentinamente si vuole ravvedere, se lo farà entro 14 giorni otterrà un trattamento più favorevole.

E’ così che la nuova manovra per l’estate ha deliberato il nuovo “ravvedimento sprint”. 

Il ravvedimento 'sprint' può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento.

Dal quindicesimo giorno, si tornerà ad adottare il ravvedimento breve fino a trenta giorni di ritardo, dopo di che si ritorna al ravvedimento lungo o annuale.

Entro 14 giorni la sanzione del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo e quindi il 3% previsto nei casi di ritardo fino a 30 giorni si riduce di un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Il nuovo ravvedimento dal 6/07/2011, giorno di entrata in vigore del decreto legge n. 98 del 6/07/2011, è ora così articolato:

> lo 0,2% per ogni giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo;

 

.

 

Le nuove sanzioni

 

Dai pagamenti in corso dal 01/02/2011 sono aumentate nuovamente le percentuali previste per i ravvedimenti. Nella nuova finanziaria per il 2011 infatti sono stati ritoccati quegli elementi che già avevano visto la loro modifica con il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito il 29 gennaio  in Legge 2/2009, attraverso l’articolo 16, e che avevano alleggerito le sanzioni relative ai tardivi pagamenti di imposte e agli altri adempimenti fiscali correlati, già previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997. Ad oggi così sono disciplinate le nuove percentuali in caso di ravvedimento:

 

 

La presentazione della dichiarazione dei redditi entro 90 gg., si può ravvedere versando la sanzione ridotta a un decimo della sanzione minima (25 euro) per ogni dichiarazione ravveduta con il versamento del 3% a titolo di sanzione, (già il 2.5%).

 

RITARDATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DIPENDENTI

Si ricorda inoltre che non esiste modo per ravvedere autonomamente i contributi INPS non versati per i quali arriverà avviso bonario dell’INPS che chiederà di utilizzare non più il codice DM10 in caso di contributi dipendenti, ma il codice RC01. A tal proposito si ricorda che l’errato utilizzo del codice, non permetterà l’abbinamento del pagamento mancante.  In considerazione delle deludenti tempistiche dell’Istituto di previdenza, conviene attendere la richiesta di pagamento e pagare con le sanzioni dallo stesso calcolate, senza attivarsi in una regolarizzazione spontanea per non rischiare di vedersi richiedere nuovamente il pagamento per mancato abbinamento dei codici.

 

Rossella Quintavalle

C.d.L. in Roma

www.rossellaquintavalle.it