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Proroga comunicazione lavori usuranti notturno al 31 maggio 2012

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Per tutte le lavorazioni usuranti (comprese quelle notturne, quelle “a catena” e gli autisti di mezzi con più di nove passeggeri) vi è l’obbligo di invio di una comunicazione annuale da effettuarsi di norma entro il 31 marzo  di ogni anno in riferimento all’annualità precedente.


A partire dal 2011 infatti tutti i datori di lavoro che svolgono attività faticose e pesanti, sono obbligati alla comunicazione che permette al lavoratore, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati (articolo 1 dlgs 67/2011. La scadenza di tale comunicazione è entro il 31 marzo dell’anno successivo.

 

Con nota prot. 4383 del 27/03/2012 il M.L. ha reso nota la proroga al 31 maggio della comunicazione relativa ai SOLI nominativi dei lavoratori classificati come “lavoratori notturni”.

La proroga al 31/05 interessa il solo lavoro usurante notturno, individuati così come indicato in seguito:

Lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:

1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, "lavoratore a turni" (qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni) che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2 (periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

La comunicazione va effettuata con il modello “LAV_US (vedi nota ML 28/11/2011) dal portale clic lavoro.

Dovranno essere compilate le sezioni datore di lavoro; inps e inail; altri enti (numero di iscrizione alla camera di commercio o all’albo imprese artigiane, codice ateco 2007);elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività.

Occorre specificare infine, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti nel 2011.

Rossella Quintavalle

Consulente del lavoro in Roma

www.rossellaquintavalle.it