A decorrere dall’anno 2012 tutti i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di ricevere
in via telematica i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi
dell’Agenzia delle Entrate, ad eccezione del Ministero dell’economia e delle finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro) e dell’INPS.
L’articolo 16 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, modificato dal Decreto 7 maggio 2007,
n. 63, stabilisce al comma 4-bis, lettera b) prevede che l’Agenzia delle Entrate rende disponibili ai sostituti d’imposta, in via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, i dati comunicati dai CAF. I sostituti d’imposta dal 2012 devono (non è più una facoltà) richiedere all’Agenzia delle Entrate che i dati dei mod. 730-4 siano resi disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1998, n. 322.
La scelta dell’intermediario incaricato deve essere trasmessa, in via telematica
entro il 31 marzo dell’anno d’invio dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professionisti
e ha valore sino alla revoca.
Il modello necessario per la richiesta, unitamente alle relative istruzioni, è disponibile gratuitamente in formato elettronico nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.
Link:
I sostituti d’imposta che non sono abilitati ai servizi telematici (Entratel o Fisconline) devono presentare il presente modello per indicare l’intermediario presso cui ricevere i dati dei 730-4.
Anche i sostituti d’imposta abilitati ai servizi telematici sono tenuti alla presentazione del presente modello per indicare i dati necessari per assicurare la messa a disposizione dei 730-4 (sede telematica, il numero di cellulare e/o, in alternativa, l’indirizzo di posta elettronica).
I sostituti d’imposta abilitati ai servizi telematici possono chiedere di ricevere i dati dei 730-4 presso un intermediario. In tal caso, devono compilare il quadro B.
La comunicazione non deve essere inviata dai sostituti d’imposta che hanno partecipato al flusso telematico dei modelli 730-4 nell’anno 2011.
Il modello deve essere presentato anche per comunicare la variazione dei dati già inviati (per esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici, ecc.). Ogni comunicazione annulla la precedente, pertanto, il sostituto deve indicare nel nuovo modello tutte le informazioni richieste e non solo quelle oggetto di variazione.
Rossella Quintavalle
www.rossellaquintavalle.it
