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La riforma del Lavoro disincentiva alcune tipologie contrattuali

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 E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 marzo (tempi rispettati) il ddl contenente la riforma del lavoro presentata dal Ministro Elsa Fornero.

 

La riforma è imperniate sulla disincentivazione di alcune forme contrattuali che sfiorano l’abusivismo con l’obiettivo di rendere più dinamico il mercato del lavoro. Il contratto di apprendistato resta il contratto più importante per l’ingresso al lavoro.

In attesa di leggere il contenuto articolo per articolo, vi porto a conoscenza di alcune modifiche con l’intento di approfondirle in seguito singolarmente.

 

Le prime modifiche al TU dell’Apprendistato

Già le prime modifiche al D.Lgs. 167/2011:

 

 

Una comunicazione ad ogni cambio di orario nel part time verticale o misto

Negli stessi termini previsti per il preavviso dovuto al lavoratore  per comunicare la variazione di orario, andrà effettuata una comunicazione amministrativa, anche con modalità semplificate.

 

 

 

Più alto il costo del contratto a tempo determinato

Il contratto a termine, utilizzato forse troppo frequentemente per evitare di legarsi ad un dipendente con poche possibilità di interruzione pacifica, costerà un 1.4% in piu’ . Le somme versate in più potranno essere recuperate solo se avviene la trasformazione a tempo indeterminato. Inoltre il limite temporale intercorrente tra l’uno e l’altro sarà aumentato a 60 giorni per i contratti fino a sei mesi e a 90 per gli altri.

 

 

Comunicazioni amministrative anche per gli intermittenti

Anche per il contratto intermittente verrà istituita una comunicazione semplificata (fax- sms) prima dell’inizio del lavoro.

 

Restrizioni per i cocopro

Prevista una definizione più stringente del progetto molto spesso eccessivamente generico il quale non potrà combaciare con l’oggetto sociale del committente.  si abolirà il concetto di “programma”. Sarà introdotta una presunzione relativa in merito al carattere della subordinazione nel caso venga accertato che l’attività del collaboratore sia del tutto simile a quella di un lavoratore subordinato. Sarà eliminata la clausola di recesso anticipato dal contratto se non per giusta causa o incapacità professionale o ancora in caso di cessazione del progetto, nel rispetto dei termini di preavviso. Aumentano i contributi progressivamente fino ad arrivare alla percentuale prevista per i subordinati.

 

Stop alle false Partite Iva

Per arginare gli utilizzi impropri di collaboratori titolari di partite IVA verrà verificata la genuità di tali prestazioni tenendo conto sia della durata del mandato professionale, che non potrà superare i sei mesi nell’arco dell’anno, sia dei ricavi percepiti, che dovranno fruttare non dovranno superare per più del 75% i ricavi del lavoratore autonomo e se esiste una posizione fissa presso il committente. Rimane salva la possibilità per il committente di fornire prova contraria per confermare che trattasi di collaborazioni professionali genuine. (attendiamo per conoscerne meglio i particolari).

 

Associazioni in partecipazione solo in ambito familiare

Si tende alla conservazione di questo istituto solo in ambito familiare entro il primo grado o con i coniugi.

 

Voucher Lavoro: restrizioni

E’ previsto un dietro front attraverso limitazioni nel campo di operatività e nel regime orario dei buoni lavoro.

 

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

www.rossellaquintavalle.it