DL Semplificazione: gli extra-comunitari stagionali
Attraverso l’inserimento del comma 2 bis all’articolo 24 del D.lgs.n. 286/1998 (T.U sull’immigrazione, ) viene stabilito che, quando la richiesta di ingresso di un lavoratore extra comunitario per lavoro stagionale riguardi uno lavoratore già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente e lo stesso nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno, si potrà utilizzare la procedura agevolata del silenzio-assenso qualora siano trascorsi 20 giorni senza alcun cenno di risposta. Inoltre, fermo restando il limite di nove mesi della durata dell’autorizzazione al lavoro stagionale, la stessa si intende prorogata e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova offerta di lavoro stagionale. Nell’integrare, inoltre, gli articoli 38 e 38 bis del D.P.R. n. 394 del 1999, l’autorizzazione al lavoro stagionale, può essere concessa anche a più datori di lavoro, nel rispetto di determinate condizioni.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




