L’Inps, nella circolare n. 32 del 6/03/2012, ripercorre quanto disposto dal decreto di riordino dei congedi e dei permessi relativamente ai disabili e comunica che saranno riesaminate le istanze e i provvedimenti già adottati relativamente ai benefici già fruiti dal 11/08/2011, data di entrata in vigore del D.lgs.
Accertamento del diritto
Le istanze ancora in fase di istruttoria da riesaminare e i provvedimenti gia adottati da rivedere, sono quelli che riguardano le corpose modifiche apportate dal Decreto legislativo di luglio 2011 alla disciplina che, in continuo restyling, regola congedi e permessi finalizzati all’assistenza dei disabili in situazione di gravità.
I permessi ai genitori e il prolungamento del congedo parentale
Il novellato comma 1 dell’articolo 33 del D.lgs. n. 151/2001, concede ai genitori di fruire alternativamente fino al compimento degli otto anni del figlio, anche del prolungamento del congedo parentale a tre anni, sempre che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti medici, o anche in presenza di ricovero se il medico richiede la presenza dei genitori, così come modificato dall’ultimo decreto legislativo 119/2011. Ad oggi dunque i genitori, anche adottivi:
- con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero delle ore di riposo giornaliere, ovvero del prolungamento del congedo parentale;
- con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero del prolungamento del congedo parentale e i giorni fruiti non possono superare in totale i tre anni.;
- i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.
Chi ha diritto al congedo straordinario
Il comma 5 dell’articolo 42 del D.lgs n. 151/2001 è stato totalmente rivoluzionato attraverso l’aggiunta di ulteriori commi fino al quinquies e la ridefinizione della platea dei destinatari.
Al congedo straordinario ha diritto il coniuge convivente. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi o affidatari del disabile; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
Non più di due anni per il congedo straordinario
Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap nell’arco della vita lavorativa e viene accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Nel caso un genitore avesse esaurito il limite massimo consentito, potrà intervenire l’altro genitore e, nei casi previsti, anche ill coniuge, i figli o i fratelli del portatore d’handicap grave.
La misura del Congedo straordinario
Al nuovo comma 5ter viene rideterminato l’importo complessivo dell’indennità spettante per congedo straordinario e corrispondente all’ultima retribuzione percepita ante congedo, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di 43.579,06 euro annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Un solo referente per assistito
I tre giorni di permesso ex lege 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per la stessa persona con handicap in situazione di gravità.
Per questo motivo, qualora già esista un referente unico, anche il congedo straordinario, qualora necessario, potrà essere autorizzato solo in favore di tale soggetto. Il nuovo comma 5bis dell’articolo 42 del D.lgs 151/2001, offre inoltre specifiche disposizioni in deroga a favore dei genitori riconoscendo loro la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente.
Possibilità limitata per l’assistenza a più disabili
L’articolo 6 del D.lgs 119/2011 ha ristretto il grado di parentela e affinità che intercorre tra il portatore di handicap e il familiare che lo assiste, quando il singolo lavoratore deve assistere più persone, mentre il permesso di tre giorni mensile non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per la stessa persona disabile, anche se per l’assistenza al figlio, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori ma alternativamente. Il cumulo di più permessi per il singolo lavoratore è ammesso solo quando il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il promo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge del disabile abbiano più di 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, quest’ultima ipotesi da intendersi nell’accezione espressa dallo stesso Istituto nella circolare n. 155/2010 e n. 45/2011.
La Documentazione per l’assistenza oltre i 150 Km
Per effetto delle modifiche del collegato lavoro, che ha eliminato il requisito della convivenza, è previsto che il lavoratore può assistere un soggetto disabile anche se lo stesso risiede in altra località anche distante oltre i150 Km, fornendo attendibile documentazione al datore di lavoro mediante l’esibizione di titoli di viaggio, o altra documentazione idonea. L’Inps, informa che il dipendente dovrà preferire l’uso di mezzi pubblici in quanto gli stessi consentono di esibire il titolo di viaggio o in caso di utilizzo di mezzi privati, lo stesso dovrà munirsi di comprovata documentazione che dimostri l’effettiva presenza in loco.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




