Oggi un’altra delle modifiche apportate dal decreto semplificazioni n. 5/2012
Nel modificare in parte l’articolo 17 del D.lgs. n. 151/2001, viene previsto che dal 01/04/2012, la competenza per il rilascio dell’autorizzazione per il diritto all’astensione in maternità anticipata, è demandata ad una duplice collaborazione tra ASL e Direzione territoriale del Lavoro. La necessità di andare in maternità anticipata verrà attestata dalle ASL che verificheranno se lo stato di salute della donna, per “persistenti” forme morbose che potrebbero peggiorare con il nuovo stato di puerpera come indicato al comma a) dell’articolo 17 del D.lgs 151/2001, non permette alla lavoratrice di proseguire nel lavoro. Sarà invece di competenza della Direzione territoriale del Lavoro il rilascio dell’autorizzazione quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino ovvero quando la lavoratrice non possa essere spostata, per motivi organizzativi o produttivi, ad altre mansioni, secondo quanto previsto dalle lettere b) e c) dello stesso articolo.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
