A seguito di quanto previsto dalla legge 214/2011, circa la limitazione dei pagamenti in contante per la soglia che supera i 999,99, nella bozza del decreto “semplificazioni fiscali” si legge una deroga a favore delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana con residenza fuori dal nostro territorio.
Viene previsto che per tali soggetti non opererà il divieto di trasferimento di denaro contante solo però se verranno rispettate precise condizioni e adempimenti da parte del cedente e se il cedente vorrà aderire a tali previsioni dandone comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, secondo apposito provvedimento che dovrà essere emanato dal direttore dell’Agenzia stessa.
Queste le condizioni:
a) il cedente deve acquisire, all’atto dell’acquisto, una fotocopia del passaporto dell’acquirente e un’autocertificazione che attesti la non cittadinanza italiana e la residenza fuori dallo Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo, il cedente deve depositare in banca il contante (di importo superiore a 999.99), unitamente al documento dell’acquirente e lo scontrino o fattura emessa per l’operazione.
Questo nella bozza, vedremo le variazioni nel prosieguo dei lavori.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




