L’INPS con circolare n. 20 del 8/02/2012, ha resi noti i massimali dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione relativi all’anno 2012.
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Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 che attualmente è pari al 5,84 per cento Trattamenti di integrazione salariale |
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Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
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Inferiore o uguale a 2.014,77 |
Basso |
931,28 |
876,89 |
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Superiore 2014,77 |
Alto |
1.119,32 |
1.053,95 |
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Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) |
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Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
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Inferiore o uguale a 2.014,77 |
Basso |
1.117,54 |
1.052,28 |
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Superiore 2.014,77 |
Alto |
1.343,18 |
1.264,74 |
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Indennità di mobilità |
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Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
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Inferiore o uguale a 2.014,77 |
Basso |
931,28 |
876,89 |
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Superiore 2.014,77 |
Alto |
1.119,32 |
1.053,95 |
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2 co. 150 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2012, in: euro 608.90 che al netto della riduzione del 5,84 per cento è pari ad euro 573,34.
Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola.
Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge 41/86, sono pari, per il 2012, ad euro 931,28 e ad euro 1.119,32.
Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2011, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n 25 del 4/2/2011 (euro 906,80 ed euro 1.089,89).
Assegno per attività socialmente utili.
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2012, ad euro 556,00. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge 41/86.
Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che per tale prestazione non operano né la rivalutazione annuale né l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.




