Scade il 15 febbraio, il termine prorogato per inviare esclusivamente in telematica il prospetto per il collocamento obbligatorio e che coinvolge le aziende con organico di almeno 15 dipendenti.
L’invio si rende obbligatorio solo ed esclusivamente se, rispetto al precedente inviato per il 2010, la situazione occupazionale ha subito variazioni tali da modificare l’obbligo o da incidere sulla quota di riserva.
Sono esclusi dall’obbligo di assunzione dal collocamento disabili i datori di lavoro esercenti le seguenti attività:
- edilizia, limitatamente al personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore (cfr. art. 1, comma53, L. 247/2007; nota M.L. n. 13/III/002256 del 29/01/2008);
- gli impianti a fune per il personale adibito alle aree operative del trasporto;
- il personale viaggiante del settore autotrasporto;
- il trasporto aereo, marittimo e terrestre, limitatamente al personale addetto a tali servizi.
Novità
L’articolo 9 del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, nel sostituire il comma 8 dell’articolo 5 della legge 12 marzo 1999 n.68, haapportato una notevole semplificazione nell’iter previsto per le compensazioni territoriali.
A decorrere dal 13 agosto 2011, infatti, i datori di lavoro privati, hanno la possibilità di compensare a livello nazionale in modo automatico, le eccedenze di personale soggetto al collocamento mirato, con le carenze risultanti in sedi anche dislocate in regioni diverse. Al fine di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio, i datori di lavoro privati possono quindi assumere personale avente diritto al collocamento mirato in qualsiasi unità produttiva, piuttosto che richiedere l’autorizzazione per coprire le carenze presenti in alcune. Le compensazioni effettuate andranno indicate nel prospetto inviato.
Saranno quindi le singole aziende con più sedi o l’azienda capogruppo, a comunicare l’eventuale compensazione territoriale ai servizi informatici regionali secondo quando indicato dal decreto interministeriale del 2/11/2010 che ha individuato gli standard tecnici per l’invio telematico del prospetto adeguati così come meglio specificato nella nota operativa prot. n. 39/0005909/06 del 14 dicembre 2011, contenente il Decreto Direttoriale del 15 dicembre 2011 e le modalità di compilazione del prospetto informativo disabili.
SANZIONI
( Decreto ministeriale 15/12/2010, pubblicato su G.U. n. 1 del 3/01/2011)
La mancata o tardiva presentazione della denuncia fa scattare la sanzione amministrativa di euro 635,11 oltre a euro 30.76 per ogni giorno di ritardo.
La mancata assunzione di un disabile, trascorsi 60 giorni dalla data di insorgenza dell’obbligo, è pari a 62.77 euro al giorno per ciascun lavoratore disabile non assunto.
Per un maggior approfondimento vedere articolo sull’argomento di R.Q. sul numero 2/2012 di “Consulenza” editore Buffetti
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma




