L’art. 21 del D.L. 78/2010 ha introdotto l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di un imponibile almeno pari a euro 3.000 o 3.600 se trattasi di operazioni non soggette all’obbligo di fattura (es. corrispettivi o ricevute fiscali).
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA.
Per il 2010, come primo invio da effettuarsi nel termine prorogato del 31/01/2012, il limite è stato elevato a 25.000 euro ed è limitato alle sole operazioni per le quali è previsto l’obbligo di fatturazione di importo non inferiore a 25.000 euro.
Anche in questo caso è opportuno considerare che non si tratta di importo a singola fattura cliente o fornitore, ma a prestazione o fornitura relativa ad un unico ordine o contratto.
Andranno quindi comunicati ad esempio, anche i contratti di tipo professionale effettuati con un professionista che riportano quale importo globale del contratto, un importo di cifra pari o superiore a 25000 per il primo invio e a 3000 per gli invii degli anni successivi. I dati relativi al 2011 infatti, dovranno essere inviati entro il 30/04/2012 e si riferiscono ai soli ultimi sei mesi del 2011.
Ultima circolare chiarificatrice è quella emessa in data 30 maggio 2011 dall’ amministrazione finanziaria la n. 24/E.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
