Il comma 1 dell’articolo 15 della legge 183/2011, modificando il DPR 445/2000, ha stabilito che dal 1° gennaio 2012, le Pubbliche amministrazioni non possono più richiedere ai cittadini documenti già in possesso di altre Pubbliche amministrazioni e che potrà da esse essere prodotta direttamente.
Si dovrà quindi produrre solamente dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
Così le nuove disposizioni:
“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e'
apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato
non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o
ai privati gestori di pubblici servizi".
In fondo….sarebbe anche ora che tutto il nostro lavoro prodotto oramai in modalità telematica, restituisse un po’ meno burocrazia!.
Il problema DURC
E’ utile sottolineare che sono stati risolti i dubbi suscitati dal nuovo articolo 44bis, inserito dalla legge 183/2011 alla legge 445/2000, chiariti subito dalla nota protocollo del 16/01/2012 emanata dal Ministero del lavoro e della politiche sociali.
Il nuovo articolo che ha tratto in inganno è così formulato:
(Acquisizione d'ufficio di informazioni) -
“Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”.
Il Dicastero tiene a sottolineare, come dallo stesso evidenziato anche in passato, che per il DURC rimane impossibile la sostituzione con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto richiedente.
La norma infatti deve intendersi che la PA deve acquisire un DURC, rilasciato dall’Istituto previdenziale che verifica la correttezza contributiva e (non un’autocertificazione) da parte del soggetto interessato i cui contenuti, conclude la DirezioneGenerale per l’attività Ispettiva del Ministero, potranno essere vagliati dalla stessa PA con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.
Rossella Quintavalle




