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Gli ex Minimi

Grande cambiamento per tutti coloro che oramai si erano adagiati sul regime dei minimi e che oggi se ne trovano fuori.

 

Escono da questo regime tutti coloro che hanno iniziato l’attività  prima del 01/01/2008, mentre possono rientrare nel regime dei “nuovi minimi” (che prevede il pagamento del solo 5% di imposta sostitutiva, non applicazione di ritenuta del 20% in fattura oltre a tutte le agevolazioni già previste per il vecchio regime dei minimi) coloro che:

  • hanno iniziato un’attività dopo il 31/12/2007  i quali possono rimanere nel nuovo regime fino al massimo 5 anni o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
  • Non hanno esercitato nei tre anni precedenti , attività artistica, professionale,  o di impresa anche in forma societaria;
  • La nuova attività non deve essere un proseguimento di un’attività precedente svolta anche sotto orma di lavoro dipendente o autonomo (ammesso il periodo di praticantato).

Una possibilità resta per i dipendenti che sono stati licenziati op sopno in mobilità per cause non dipendenti dalla loro volontà (vedi provvedimento 185820 del 22/12/2011)

 

Ma che succede agli “Ex minimi”?

 

Dal 1 gennaio 2012, il regime dei contribuenti minimi, introdotto dalla finanziaria 2008, verrà sostituito dal nuovo regime fiscale previsto dall’articolo 27 della Legge 111/2011 (legge di conversione del DL 98/2011).

Molti dei contribuenti che attualmente rientrano nel regime dei minimi saranno esclusi dal nuovo regime agevolato.

 Dal primo gennaio 2012, quindi, chi ne uscirà non potrà più usufruire delle relative agevolazioni (non assoggettamento ad IVA, esclusione dagli studi di settore, imposta sostitutiva del 20%).

Non andrà più indicato in fattura la dicitura “operazione effettuata ai sensi dell’art.1 comma 100 legge finanziaria n. 244/07”, ma si tornerà ad assoggettare ad Iva le prestazioni effettuate (ad esclusione delle prestazioni mediche che rimangono in esenzione d’IVA ai sensi dell’articolo 10 c. 18 del DPR 633/72 e smi.) e il versamento dovrà essere fatto annualmente.

L’Ex minimo non potrà altresì più fruire del pagamento agevolato delle imposte al 20% e il reddito sarà assoggettato alle aliquote ordinarie progressive dell’IRPEF e assoggettato alle addizionali regionali e comunali, oltre ad essere soggetto agli studi di settore.

Gli unici tre vantaggi ad appartenere dal 2012 atale categoria ora denominata “ex Minimi” sono:

- non vi è obbligo di registrazione dei  documenti in entrata e uscita (ma è consigliabile per poi effettuare tutte le altre incombenze);

- viene data  la possibilità di effettuare l’eventuale versamento dell’IVA in periodicità annuale anziché mensile o trimestrale;

- resta l’esonero dall’IRAP.

 

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

www.rossellaquintyavalle.it

 

 

 
 
 
 
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