Nel 2012 l’era dell’esenzione Imposta sulla prima casa, iniziata nel 2008, è terminata.
E fosse solo questo!
La nuova imposta, denominata IMU, porta con sè considerevoli aumenti e regole più serrate.
In osservanza delle nuove disposizioni aumenta il coefficiente di rivalutazione sul quale calcolare la novellata imposta, dal 100% al 160%.
Nonostante le aliquote base annunciate del 4 per mille per la prima casa e del 7.6 per la seconda, saranno poi i regolamenti comunali a deliberare le aliquote su ogni comune diversificate a seconda dell’utilizzo della proprietà. Su queste percentuali i Comuni potranno infatti intervenire innalzandole: sulla prima casa potranno variare di 0,2 punti, mentre sulla seconda potranno variare di 0,3 punti.
Altre più stringenti regole sono però state introdotte dalla legge.
- Non si potrà più destinare diversamente la dimora abituale e la residenza per cui le stesse dovranno combaciare.
- Non sarà inoltre più possibile pagare con la stessa aliquota agevolata prevista per la prima casa, per due abitazioni contigue; ciò sarà possibile solamente nel caso in cui sia stata effettuata la variazione in catasto.
- Non sono previste aliquote agevolate per le case date in uso ai familiari o per canoni agevolati. il D.L. n. 201/11 ha esplicitamente abrogato la lettera e) del comma 1, dell’art. 59 del D.lgs. n. 446/97. Per tali immobili sembrerebbe quindi dover pagare l’aliquota ordinaria.
- Detrazioni: Oltre alla detrazione base che spetta a tutti di 200 euro, c’è un bonus di 50 euro per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’abitazione principale dei genitori.
Resta l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’abitazione principale, per le relative pertinenze, (una per categoria) nonché la detrazione, per il coniuge separato o
divorziato, non assegnatario della casa coniugale, così come previsto all’art.6, co.3-bis, del D.Lgs. n.504/92.
L’argomento merita di approfondimenti successivi….
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




