Coloro che nella dichiarazione dei redditi relativa al 2010, non hanno potuto usufruire della completa deduzione dei contributi e premi versati dal datore di lavoro a forme di previdenza complementare,
entro il 31/12/2011 dovranno effettuare l’apposita comunicazione al proprio Fondo al fine di escludere dalla futura tassazione, le somme che hanno superato il limite di deducibilità in sede di denuncia dei redditi (pari a euro 5164.57 ai sensi dell’Art. 10, comma 1, lett. e-bis del TUIR, come modificato dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 252/2005 e sono state assoggettate già ad imposta per da parte del datore di lavoro.
Al momento della pensione, tali somme saranno escluse da una seconda imposizione fiscale.
La modulistica per tale adempimento sarà reperibile all’interno del sito di ciascun fondo di previdenza complementare e la somma da indicare sarà facilmente reperibile dal modello CUD/2011, alla casella 54.
Nel caso la dichiarazione di esclusione da doppia tassazione dei contributi non dedotti non fosse comunicata, il Fondo provvederà, anche su tali somme, a prelevare la ritenuta a titolo di imposta del 15% eventualmente ridotta dello 0.30% per ogni anno di permanenza al Fondo successivo al quindicesimo.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




