Il 16 dicembre occorrerà fare i conti con il saldo dell’ICI dovuto sulle seconde case e sarà l’ultima volta che potremo godere dell’esenzione sulla prima casa e l'ICI lascerà il palcoscenico alla nuova imposta denominata IMU.
NB: Probabile sciopero delle banche il 16/12/2011
Entro il 16 giugno si è provveduto a pagare quanto dovuto per l’anno 2011 inbase a quanto versato nel 2010, calcolando, in assenza di variazioni immobiliari, il 50% di quanto pagato nel corso del 2010.
Ora, nel momento del saldo bisognerà verificare le nuove eventuali aliquote stabilite dai vari comuni italiani e, se diverse da quella dello scorso anno, occorrerà effettuarne il conguaglio con il saldo in scadenza a metà dicembre.
Il decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008, infatti, aveva previsto l’esenzione dell’ICI dalla prima casa (immobile ove il contribuente ha la residenza anagrafica, salvo casi espressamente previsti in caso di dimora abituale diversa dalla residenza anagrafica). Per l’esenzione delle pertinenze (box, garage e cantine che abbiano un collegamento funzionale con il bene principale), occorre seguire quanto disposto dai regolamenti comunali.
Sono quindi escluse per l’ultima volta dall’esenzione del pagamento dell’imposta le abitazioni classificate in catasto come:
- A1 = abitazione signorile;
- A8 = abitazioni in ville;
- A9 = castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico.
Sono altresì escluse dall’esenzione le abitazioni tenute a disposizione in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero i quali hanno facoltà di pagare in unica soluzione entro il 16/12/2011.
I possessori di tali fabbricati continueranno a pagare l’ICI nei modi consueti.
Per le case concesse in uso gratuito ad un familiare e per quelle tenute a disposizione, è il regolamento comunale che, a seconda del grado di parentela o affinità, disciplina la modalità del pagamento o di esenzione dell’imposta.
Attenzione alle prime case tra moglie e marito
Ricordiamo che marito e moglie che hanno fissato la loro “prima casa” in residenze diverse, potranno incorrere in contestazioni. La sentenza di cassazione 14389 del 2010 infatti, ha sentenziato che la residenza diversa tra moglie e marito è ammessa solamente quando vi sia separazione legale.
Il Pagamento
Si ricorda che i versamenti potranno essere effettuati tramite c/c postale o con modello F24 da presentare in Banca o alla posta, utilizzando nell’ultimo caso, eventuali crediti riferiti ad altre imposte o contributi; i codici per i tributi ICI:
- 3901 versamento prima casa quando dovuto:
- 3902 ICI terreni agricoli;
- 3903: ICI aree fabbricabili;
- 3904 ICI sugli altri fabbricati;
ROMA: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 27 LUGLIO 2010
Il Comune di Roma deliberava una modifica alle aliquote da applicare sulle case a disposizione:
C) nella misura del 9,0 per mille:
- per le aree fabbricabili, con esclusione delle aree per le quali il soggetto passivo si impegna, previa apposita convenzione, a non alienare le medesime prima del decorso di cinque anni;
D) nella misura del 10,0 per mille:
- per le unità immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni al 1° gennaio2010. Incaso di soggetto passivo persona fisica l’aliquota del 10,0 per mille si applica agli immobili tenuti a disposizione diversi dall’abitazione principale. L’aliquota del 10,0 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per le quali si applica l’aliquota ordinaria;
Il Calcolo
Ricordiamo brevemente il sistema di calcolo dell’imponibile sul quale calcolare le percentuali stabilite dai Comuni:
Per quanto riguarda i fabbricati, l’ICI si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata:
a) per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
b) per 50 per i fabbricati del gruppo catastale A/10 e della categoria D (uffici,studi,alberghi,opifici,ecc)
c) per 34 per i fabbricati della categoria C/1 (negozi e botteghe).
Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di tassazione, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 75.
L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni.
Pagamenti in Ritardo
Il ritardo nel pagamento potrà essere sanato con l’istituto del ravvedimento operoso e quindi:
si potrà pagare:
- lo 0,2 al giorno fino a un ritardo di 14 giorni,
- il 3% entro 30 giorni di ritardo
- il 3,75% entro un anno.
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.tamburelliquintavalle.it
