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Obbligo comunicazione della PEC ma senza sanzioni

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Con la circolare n. 224402 del 25/11/2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che, nonostante la scadenza non prorogata, le Camere di Commercio sono state invitate a non applicare sanzioni a coloro che non hanno ancora adempiuto all’obbligo, per un altro mese e fino a fine anno.

 

Dal 01/01/2012 non ci saranno più clemenze e le sanzioni saranno piene.

Il D.L. 185/2008 ha  previsto,  per tutte le imprese costituite in forma societaria, (Srl, Snc, Sas, Spa)  l’obbligo di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec).

Le società già esistential 29/11/2008  devono comunicare il loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Registro imprese entro e non oltre il 29.11.2011.

 

Ricordiamo che tale disposizione è già resa obbligatoria sin dal 29/11/2009:

 

Non è sufficiente aprire la casella

E’ importante che, una volta attivata, il soggetto controlli costantemente la propria casella di posta al fine di non incorrere in ritardi che potrebbero essere sanzionati.

La Pec, infatti, costituisce un sistema di ricezione con valenza legale.

Il valore giuridico della Pec è equiparato:

Non sono soggetti all’obbligo le imprese individuali.

 

SANZIONI

In caso di inosservanza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da206 a2065 euro.

 

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

www.rossellaquintavalle.it

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