E’ ora, o già tardi, per parlare delle novità del nuovo patto di stabilità per il 2012.
E’ già tardi perchè all’orizzonte già sono in arrivo nuove misure che il nuovo governo sta per mettere in atto, mentre ancora dobbiamo assimilare quelle contenute nella legge 183/2011, c.d. patto di stabilità che un non poca instabilità ci arreca.
Affrontiamo alcune delle novità più eclatanti riservandoci di approfondirle nei prossimi giorni. Oggi la prima parte di novità, tanto per non perderci nulla.
Compensi agli intermediari (articolo 3 commi 30/35)
Mentre rimane il compenso agli intermediari e ai CAAF, relativo all’invio dei modelli 730 (14 per il singolo contribuente e 26 per la forma congiunta, a partire dal 2012 non è più compensato né l’Invio dei modelli UNICO, né quello dei modelli F24.
Pensione a 67 anni (articolo 5)
Fissata a 67 anni l'età minima di accesso al pensionamento, per i soggetti, in possesso dei requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026
Liberalizzate le tariffe nelle libere professioni (art. 10 comma 12)
Nell’ottica della liberalizzazione dell’esercizio delle professioni, viene stabilito che il compenso spettante al professionista vada pattuito liberamente tra le parti, per iscritto, all'atto del conferimento dell'incarico professionale senza necessità di fare riferimento alle tariffe professionali.
Prorogato il Fondo per i “nuovi nati” (art. 12)
Prorogato al 2014 il fondo già previsto dal comma 1, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,a favore delle nuove nascite. Il fondo garantisce il sostegno alla prima infanzia attraverso un finanziamento di 5.000 euro per ogni bebè nato o adottato che potrà essere restituito in 5 anni con un tasso di interesse scontato di almeno il 50% rispetto a quello di un normale finanziamento con ulteriori agevolazioni per i nati portatori di handicap.
Semplificazione in contabilità (articolo 14 comma 10.13)
I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano incassi e pagamenti regolarmente tutti rintracciabili nell’estratto conto bancario, possono sostituire la tenuta delle scritture contabili con l’estratto conto bancario può sostituire la tenute delle scritture contabili.
Ricordiamo che rientrano nel regime di contabilità semplificata le società di persone commerciali e le imprese che nell’anno precedente non hanno superato la soglia di ricavi come sotto esposta:
- euro 400.000 nel caso l'attività svolta riguardi la prestazione di servizi (la precedente soglia, si ricorda, ammontava a 309.874,14 euro);
- euro 700.000 per tutte le altre attività (la precedente soglia ammontava, in tal caso, a euro 516.456,90).
Si attendono maggiori dettagli da parte dell’agenzia delle Entrate in quanto la norma per come è posta presenta numerose lacune e omette di stabilire quali siano gli obblighi residui.
Un solo componente per il collegio sindacale (art. 14 comma 13-14)
Per le srl obbligate ai sensi dell’articolo 2477 alla nomina del collegio sindacale, vi è l’obbligo di nomina di un Sindaco unico in luogo del Collegio sindacale se il capitale sociale della s.r.l. non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (Euro 120.000) e quando:
quando:
a) la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis (ovvero totale dell’attivo dello stato patrimoniale: Euro 4.400.000, ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 8.800.000; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.)
L’obbligo viene meno se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.
Per le SPA questa novità è invece una facoltà subordinata alla sussistenza di una particolare condizione
S.P.A.: per le s.p.a. con ricavi o patrimonio netto inferiore ad un milione di Euro, lo statuto delle S.p.a. può prevedere che l’organo di controllo sia composto da un solo sindaco, iscritto all’albo dei revisori legali, e non da un collegio sindacale.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
