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Le News Tamburelli-Quintavalle

ultimo giorno per 770 tardivo

Il 22/08/2011 è scaduta la presentazione del  modello 770/2011 in relazione alle operazioni riferite al 2010.

A seguito della proroga estiva, il ravvedimento per la tardiva presentazione opera con scadenza 21/11/2011.

 

Ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 472/197 più volte modificato, è possibile ravvedersi solo nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione. La violazione può essere regolarizzata eseguendo entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta pari ad 1/10 di euro 258,00.

Si intende invece per dichiarazione correttiva, quella presentata a correzione della precedente già inviata, ma sempre entro i termini di scadenza ordinari che, ricordiamo, nel 2011 erano il 22/08/2011. La stessa poteva essere presentata sia in caso in cui l’integrazione  avesse comportato un maggior credito, sia un minor debito.

Se, dopo la scadenza della data di presentazione, ci si accorga di doverne presentare un’altra integrativa, il sostituto si può trovare di fronte a diverse possibilità a seconda se la dichiarazione comporta:

  • un maggior debito o un minor credito (a favore del Fisco), la dichiarazione integrativa va presentata:

entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso. Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarati sono state comunque interamente versate entro il termine della presentazione della dichiarazione originaria, la sanzione minima prevista, da euro 258,00, è ridotta ad 1/8, a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo:

• venga presentata la predetta dichiarazione integrativa;

• venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi riferiti alle ritenute eventualmente dovuti, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Inoltre, la sanzione di euro 51,00, prevista per ogni percipiente non dichiarato, è ridotta ad 1/8 alle medesime condizioni descritte in precedenza

La dichiarazione integrativa può essere inoltre presentata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con applicazione delle relative sanzioni ordinarie.

Se la dichiarazione invece presenta un minor debito o un maggior credito (a favore del contribuente), la dichiarazione integrativa va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. L’eventuale credito risultante dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione oppure può essere richiesto a rimborso.

Dichiarazione omessa

Si ricorda infine che si considera omessa, la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni del termine di presentazione con l’applicazione della sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 258.

Nel caso invece le ritenute fiscali siano state regolarmente versate, operala sanzione amministrativa pari ad un minimo di euro 258 fino a un massimo di euro 2.065.

 

 

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

www.rossellaquintavalle.it

www.tamburelliquintavalle.it

 

 
 
 
 
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