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Novembre 2011: è tempo di acconti

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Novembre 2011: tempo di acconti

Dal primo di novembre è possibile recarsi in banca per il pagamento del secondo acconto delle imposte dovute per il 2011; c’è tempo per l’adempimento fino al giorno 30/11/2011.

Già a giugno/luglio abbiamo provveduto al pagamento del saldo 2010 e del primo acconto per il 2011 di imposte contributi e di cedolare secca.

A differenza dei pagamenti di questa estate, per questo secondo acconto non è prevista la rateazione ma…..

 

Ma potremo intervenire sulle cifre e provvedere ad effettuare un conteggio previsionale qualora ci accorgiamo che i redditi del 2011 sono inferiori a quelli del 2010.

Per sapere quanto versare, basterà prendere a riferimento il rigo RN33:

se l’importo è superiore a 52,00 euro, l’acconto è dovuto ed è pari al 99% di quanto indicato.

Se l’importo risulta superiore a euro 260,00 stiamo trattando il secondo acconto in quanto già pagato il primo a giugno/luglio2011. Intal caso si dovrà calcolare il  59,4 %

oppure calcolare il 99% di quanto indicato al rigo RN33 e sottrarre quanto già pagato a titolo di primo acconto.

I  codici tributo per il secondo o unico acconto, da pagare con modello F24:

4034 – II o unico acconto IRPEF;

3813 - Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione;

1799 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi – Art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007. Versamento della 2^ o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA.

Se il contribuente è anche titolare di partita IVA dovrà versare anche gli acconti, se dovuti, delle imposte IRAP e  dei contributi INPS commercianti o gestione separata.

Coloro che hanno approfittato della cedolare secca. Potranno versare il secondo acconto con il codice "1841"  anche per l'acconto in unica soluzione

Ravvedimento operoso

Se ci si trova in difficoltà finanziaria o si sbaglia la previsione nel ridurre l’importo del secondo acconto, ci si potrà sempre avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso, oggi molto più appetibile che in passato.

Sarà infatti possibile pagare in ritardo quanto omesso, con la sola aggiunta della sanzione del 3%  se il ritardo rientra nei trenta giorni, o il 3,75% se il pagamento viene effettuato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2011, oltre naturalmente agli interessi legali che nel 2011 sono del 1.5% in ragione d’anno.

Entro 14 giorni si potrà inoltre fruire del ravvedimento sprint allo 0.2% per ogni giorno di ritardo.

 

Rossella Quintavalle

Consulente del lavoro in Roma

www.rossellaquintavalle.it