Aggiornate dall'INPS le procedure di calcolo per l'indennizzo ai commercianti che cessano la loro attività che continua ad essere previsto fin dal 2006.
La legge 183/2010, attraverso l'articolo 35, comma 3, riapre la strada allo speciale indennizzo spettante ai commercianti che chiudono l'attività entro il 31/12/2011, già previsto dal D.lgs. n. 207 del 28/03/1996. In cambio della rottamazione della licenza il commerciante ha diritto ad una pensione anticipata al minimo.
Destinatari
sono interessati a tale beneficio:
- i titolari e i collaboratori di attività commerciali al minuto in sede fissa, anche se abbinata ad una somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o se esercitata su aree pubbliche,
- agenti e rappresentanti di commercio,
- esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
che maturano i requisiti previsti dal D.lgs n. 207/96, nel periodo compreso tra il 01/01/2009 e il 31/12/2011 e hanno un'età minima di 62 anni se uomo e 57 se donna.
L'interessato deve possedere almeno 5 anni di iscrizione nella gestione commercianti e deve dimostrare di aver riconsegnato la licenza se commerciante o di aver provveduto alla cancellazione dall'albo di categoria se agente e rappresentante.
Tale indennizzo è erogato da un fondo costituito da una parte della percentuale di contributi pagata dai commercianti stessi che è pari allo 0.9% del reddito imponibile prodotto.
Quale Indennizzo?
Si tratta in sostanza di un bonus pari al trattamento minimo di pensione previsto per coloro che risultano iscritti alla Gestione IVS commercianti, che verrà corrisposto fino all'effettiva liquidazione del “riposoâ€?, ovvero fino alla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia, considerando pure il periodo delle cosiddette “finestreâ€?.
Al soggetto in possesso di tutti i requisiti, che chiuda un'attività di tipo commerciale entro il 31/12/2011, spetta, fino all'entrata in pensione di vecchiaia, un indennizzo pari al trattamento minimo di pensione erogato dall'INPS pari, per il 2011, a Euro 467.43.
Ai sensi dell'ultima modifica normativa, la domanda di indennizzo può essere presentata fino al 31/01/2012.
E' stato inoltre stabilito che l'indennizzo è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Rossella Quintavalle
C.d.l. in Roma
www.rossellaquintavalle.it
