Pensavamo, con gran sollievo, di essercene liberati….e invece no, “a volte ritornano�!
Parlo del fatidico SISTRI, il sistema di controllo della tracciabilità digitale dei rifiuti, di dubbia semplicità .
Ci avevano fatto esultare per la sua abrogazione, ma evidentemente, dietro, ci sono motivazioni enormi che a noi umani non è dato di capire.
Tra le molteplici variazioni apportate al decreto legge n. 138 del 13/08/2011, in sede di conversione in legge 148/2011, era stato infatti abrogato non solo il sistri ma anche tutte le sanzioni relative, retroagendo il tutto al 25/10/2010.
Con la sua eliminazione, sarebbero tornati ad avere valore i vecchi registri di carico e scarico dei rifiuti, unitamente al vecchio modello MUD (modello unificato di dichiarazione), prassi alla quale, tutto sommato, eravamo abituati.
Ma l’incubo è tornato e con lui anche il sistri rievocato il 4 settembre 2011 con approvazione all’unanimità di un emendamento che lo ha salvato.
All’articolo 6 il Decreto Legge 138/2011 è cosi’ enunciato:
“Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in
operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l'efficacia
del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle
attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia
partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.�
Dunque il SISTRI entrerà in vigore il 9 febbraio 2012 e le imprese interessate avranno così ancora cinque mesi di tempo per entrare a pieno regime nel complicato ed esagerato meccanismo del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
