Una buona nuova per chi ne potrà usufruire:
inizia ad applicarsi quanto già decretato con legge 247/2007 articolo 1 commi 72 e 73, così come modificata dalla legge 23/dicembre 2009 n. 191. L’INPS, con la propria circolare n. 115/2011, offre tutti i dettagli utili.
Destinatari:
E’ stata istituita presso l’INPS una banca dati alla quale potranno iscriversi i soggetti che presentato i seguenti requisiti:
a. età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo
anno di età );
b. essere genitori di figli minori - legittimi, naturali o adottivi - ovvero affidatari di minori;
c. essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
- lavoro subordinato a tempo determinato
- lavoro in somministrazione
- lavoro intermittente
- lavoro ripartito
- contratto di inserimento
- collaborazione a progetto o occasionale
- lavoro accessorio
- collaborazione coordinata e continuativa.
anno di età );
b. essere genitori di figli minori - legittimi, naturali o adottivi - ovvero affidatari di minori;
c. essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
- lavoro subordinato a tempo determinato
- lavoro in somministrazione
- lavoro intermittente
- lavoro ripartito
- contratto di inserimento
- collaborazione a progetto o occasionale
- lavoro accessorio
- collaborazione coordinata e continuativa.
In alternativa al requisito di cui al punto c), la domanda d’iscrizione può essere presentata anche da una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego. L’iscrizione alla banca dati consente all’Inps di riconoscere l’importo di €5.000, in caso di assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.
DATORI DI LAVORO BENEFICIARI
la Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori è finalizzata a consentire l’erogazione di
un incentivo di €5.000, incaso di assunzione dei soggetti iscritti.
L’incentivo può essere riconosciuto alle imprese private e alle società cooperative.
Con riferimento alle società cooperative, l’incentivo è riconosciuto altresì per l’assunzione di soci lavoratori, purché venga stipulato con gli stessi un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.
Sono esclusi dall’incentivo gli enti pubblici – economici e non economici - nonché i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori ai sensi del codice civile; rientrano invece nell’ambito dei beneficiari le imprese sociali previste dal decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 2006.
Sono ammessi all’incentivo anche le imprese e le società cooperative presso cui il lavoratore sta svolgendo o ha svolto uno dei rapporti di lavoro indicati al punto c) del paragrafo 1.1.
un incentivo di €5.000, incaso di assunzione dei soggetti iscritti.
L’incentivo può essere riconosciuto alle imprese private e alle società cooperative.
Con riferimento alle società cooperative, l’incentivo è riconosciuto altresì per l’assunzione di soci lavoratori, purché venga stipulato con gli stessi un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.
Sono esclusi dall’incentivo gli enti pubblici – economici e non economici - nonché i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori ai sensi del codice civile; rientrano invece nell’ambito dei beneficiari le imprese sociali previste dal decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 2006.
Sono ammessi all’incentivo anche le imprese e le società cooperative presso cui il lavoratore sta svolgendo o ha svolto uno dei rapporti di lavoro indicati al punto c) del paragrafo 1.1.
Il beneficio può essere goduto per un massimo di cinque lavoratori iscritti nella banca dati e sarà erogato sino alla fine delle risorse ivi stanziate.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI, POSSIBILE DAL 14/09/2011
Dalla circolare INPS dettagliate informazioni per l’iscrizione alla banca dati:
L’iscrizione alla banca dati si effettua accedendo alla sezione dei servizi al cittadino del sito internet dell’INPS www.inps.it, seguendo il seguente percorso:
“al servizio del cittadino� > “autenticazione con PIN� > “fascicolo previdenziale del cittadino� >
“comunicazioni telematiche� > “invio comunicazioni� > “iscrizione banca dati giovani genitori�.
Selezionando l’ultima voce apparirà il modulo – da compilarsi on line – per redigere la domanda di iscrizione.
Per autenticarsi è necessario disporre del Codice di identificazione personale (cosiddetto PIN), rilasciato dall’Istituto; se l’utente non è già in possesso del PIN, potrà richiederlo all’Istituto seguendo le indicazioni disponibili presso il sito www.inps.it o contattando il numero verde 803.164; mediante lo stesso PIN l’utente potrà iscriversi alla Banca dati dei giovani genitori e fruire degli altri principali servizi telematici offerti dall’Istituto al cittadino.
L’accesso alla banca dati può altresì essere effettuato collegandosi al sito del Dipartimento della Gioventù www.gioventu.gov.it, sempre previa autenticazione con il PIN rilasciato dall’INPS.
All’esito positivo della procedura di compilazione della domanda, il sistema informatico rilascia un attestato di iscrizione, il cui iniziale numero di protocollo costituisce il “Codice identificativo univoco� (“CIU�) dell’iscrizione; l’attestato indica la data di scadenza dell’iscrizione, collegata al venir meno di uno dei requisiti anagrafici (compimento di 36 anni di età del richiedente o raggiungimento della maggiore età dei minori) previsti per l’erogazione del beneficio.
Il Codice identificativo univoco (CIU), rilasciato al termine della procedura di iscrizione alla banca dati, consente al soggetto di accedere in ogni momento alla domanda acquisita, al fine di comunicare eventuali variazioni incidenti sulla scadenza di validità (es: nascita nuovo figlio) ovvero allo scopo di cancellare l’iscrizione.
Si allega alla presente circolare un manuale che illustra nel dettaglio le modalità di iscrizione alla banca dati e le varie operazioni che possono essere effettuate successivamente all’iscrizione.
“al servizio del cittadino� > “autenticazione con PIN� > “fascicolo previdenziale del cittadino� >
“comunicazioni telematiche� > “invio comunicazioni� > “iscrizione banca dati giovani genitori�.
Selezionando l’ultima voce apparirà il modulo – da compilarsi on line – per redigere la domanda di iscrizione.
Per autenticarsi è necessario disporre del Codice di identificazione personale (cosiddetto PIN), rilasciato dall’Istituto; se l’utente non è già in possesso del PIN, potrà richiederlo all’Istituto seguendo le indicazioni disponibili presso il sito www.inps.it o contattando il numero verde 803.164; mediante lo stesso PIN l’utente potrà iscriversi alla Banca dati dei giovani genitori e fruire degli altri principali servizi telematici offerti dall’Istituto al cittadino.
L’accesso alla banca dati può altresì essere effettuato collegandosi al sito del Dipartimento della Gioventù www.gioventu.gov.it, sempre previa autenticazione con il PIN rilasciato dall’INPS.
All’esito positivo della procedura di compilazione della domanda, il sistema informatico rilascia un attestato di iscrizione, il cui iniziale numero di protocollo costituisce il “Codice identificativo univoco� (“CIU�) dell’iscrizione; l’attestato indica la data di scadenza dell’iscrizione, collegata al venir meno di uno dei requisiti anagrafici (compimento di 36 anni di età del richiedente o raggiungimento della maggiore età dei minori) previsti per l’erogazione del beneficio.
Il Codice identificativo univoco (CIU), rilasciato al termine della procedura di iscrizione alla banca dati, consente al soggetto di accedere in ogni momento alla domanda acquisita, al fine di comunicare eventuali variazioni incidenti sulla scadenza di validità (es: nascita nuovo figlio) ovvero allo scopo di cancellare l’iscrizione.
Si allega alla presente circolare un manuale che illustra nel dettaglio le modalità di iscrizione alla banca dati e le varie operazioni che possono essere effettuate successivamente all’iscrizione.
Ps: come sempre, resta il dubbio sull’applicabilità di tale agevolazione ai datori di lavoro professionisti, anche se oggi alla parola “imprenditore� se ne dà un uso diverso da quello contemplato nel codice civile.
Per ulteriori dettagli rivolgersi ai propri studi di consulenza del lavoro.
