Il tanto discusso decreto legge 138/2011 del 13/08/2011 è stato convertito in legge n. 148/2011 e l sue modifiche sono entrate in vigore con modifiche il 16/09/2011.
La prima novità riguarda l’aumento di un punto percentuale dell’Imposta sul valore aggiunto sui principali servizi.
Da sabato 17 settembre l’IVA è passata al 21%.
Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%.
Il comma 2 ter dell’articolo 2 della manovra precisa che la variazione va effettuata in riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
rileva quindi il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA; pertanto:
• le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione;
• le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;
• le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
• le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.
Gli acconti pagati prima del 17 settembre sono soggetti all’aliquota del 20%, mentre al saldo, si applica l’aliquota del 21%. Le note di variazione emesse dal 17 settembre devono riportare l’aliquota ordinaria del 20% se la fattura cui si riferisce la variazione è stata emessa prima di tale data.
Nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi realizzate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici indicati dall’art. 6 comma 5 del DPR 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, ecc. ), l’IVA diventa esigibile alla data del pagamento del corrispettivo.
Cambia di conseguenza anche la metodologia dello scorporo che deve essere cosi’ calcolato:
METODO MATEMATICO
L’imponibile viene determinato dividendo gli importi comprensivi di imposta per i
seguenti valori:
104 per l’aliquota del 4%
110 per l’aliquota del 10%
120 per l’aliquota del 20%
121 per l’aliquota del 21%
Si riporta parte del testo del comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 16/09/2011:
“Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di
adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli
operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi
annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo
comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione
se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nella
liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile.
In relazione ai riflessi operativi collegati all’aumento dell’aliquota Iva l’Agenzia fornirÃ
ulteriori chiarimenti con successivi documenti di prassi amministrativa�
adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli
operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi
annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo
comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione
se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nella
liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile.
In relazione ai riflessi operativi collegati all’aumento dell’aliquota Iva l’Agenzia fornirÃ
ulteriori chiarimenti con successivi documenti di prassi amministrativa�
