ATTESTATI DI MALATTIA, DAL 18 GIUGNO SOLO ON LINE (ma non è detto….)
Il 17 giugno terminerà il periodo transitorio che ha consentito ai datori di lavoro privati di richiedere ai propri dipendenti copia cartacea dei loro certificati di malattia ma i dipendenti saranno obbligati, su richiesta del datore di lavoro, a comunicare il numero di protocollo dell’attestato di malattia.
Dal 18 giugno, nel privato così come nel pubblico, le attestazioni di malattia dei dipendenti potranno essere consultate da tutti i datori di lavoro esclusivamente attraverso una delle procedure telematiche messe a loro disposizione dall’Inps.
In particolare i datori di lavoro potranno consultare gli attestati di malattia:
- accedendo tramite codice PIN all’apposita sezione dei servizi on-line del portale Internet dell’Inps. Il PIN è rilasciato dalle sedi Inps ai datori di lavoro o ai loro incaricati, dietro presentazione di un apposito modello di richiesta e può essere richiesto, oltre che per i datori di lavoro/rappresentanti legali, anche per i dipendenti incaricati di consultare le attestazioni.
- ricevendo gli attestati direttamente su una casella di posta elettronica certificata. In tal caso la richiesta deve essere inviata dall’indirizzo di posta certificata sul quale si intendono ricevere gli attestati di malattia alla casella di posta certificata di un sede Inps, e deve contenere:
• una matricola INPS che consenta di identificare il datore;
• eventuali altre matricole aziendali da abbinare al medesimo indirizzo di PEC;
• l’indicazione del formato nel quale sia desidera ricevere le attestazioni a scelta tra TXT, XML o entrambi.
- in via residuale, visualizzando i singoli attestati di malattia on line, inserendo nell’apposita area del portale Internet dell’Istituto il codice fiscale del lavoratore e il numero di protocollo dell’attestato di malattia, che il dipendente è tenuto a fornire al proprio datore di lavoro, qualora lo richieda.
Dal 18 giugno, nel privato così come nel pubblico, le attestazioni di malattia dei dipendenti potranno essere consultate da tutti i datori di lavoro esclusivamente attraverso una delle procedure telematiche messe a loro disposizione dall’Inps.
In particolare i datori di lavoro potranno consultare gli attestati di malattia:
- accedendo tramite codice PIN all’apposita sezione dei servizi on-line del portale Internet dell’Inps. Il PIN è rilasciato dalle sedi Inps ai datori di lavoro o ai loro incaricati, dietro presentazione di un apposito modello di richiesta e può essere richiesto, oltre che per i datori di lavoro/rappresentanti legali, anche per i dipendenti incaricati di consultare le attestazioni.
- ricevendo gli attestati direttamente su una casella di posta elettronica certificata. In tal caso la richiesta deve essere inviata dall’indirizzo di posta certificata sul quale si intendono ricevere gli attestati di malattia alla casella di posta certificata di un sede Inps, e deve contenere:
• una matricola INPS che consenta di identificare il datore;
• eventuali altre matricole aziendali da abbinare al medesimo indirizzo di PEC;
• l’indicazione del formato nel quale sia desidera ricevere le attestazioni a scelta tra TXT, XML o entrambi.
- in via residuale, visualizzando i singoli attestati di malattia on line, inserendo nell’apposita area del portale Internet dell’Istituto il codice fiscale del lavoratore e il numero di protocollo dell’attestato di malattia, che il dipendente è tenuto a fornire al proprio datore di lavoro, qualora lo richieda.
In attesa di nuove indicazioni o di ulteriori proroghe che non tarderanno ad arrivare, (giovedì infatti è previsto un nuovo incontro tra le parti per decidere…cosa? Ancora non si sa) l’ultimo sistema descritto potrebbe essere l’unico in grado di garantire la visualizzazione degli attestati.
Si ricorda infine che in alcune circostanze continueranno comunque ad essere utilizzati i certificati medici in formato cartaceo e che in tal caso dovranno essere rispettate le tradizionali procedure di invio all’Inps e al datore di lavoro (entro le 48 ore successive al verificarsi dell’evento malattia).
In particolare, il certificato cartaceo sopravvive nei casi in cui:
- il medico sia impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica;
- il certificato sia rilasciato da una struttura pubblica o da un medico non appartenente al Servizio Sanitario Nazionale o non convenzionato con esso (solo a giustificazione delle prime due assenze per malattia nell’anno solare e purché la loro durata sia inferiore a dieci giorni);
- il certificato riguardi un ricovero ospedaliero o sia comunque rilasciato da una struttura di pronto soccorso.
Si ricorda infine che in alcune circostanze continueranno comunque ad essere utilizzati i certificati medici in formato cartaceo e che in tal caso dovranno essere rispettate le tradizionali procedure di invio all’Inps e al datore di lavoro (entro le 48 ore successive al verificarsi dell’evento malattia).
In particolare, il certificato cartaceo sopravvive nei casi in cui:
- il medico sia impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica;
- il certificato sia rilasciato da una struttura pubblica o da un medico non appartenente al Servizio Sanitario Nazionale o non convenzionato con esso (solo a giustificazione delle prime due assenze per malattia nell’anno solare e purché la loro durata sia inferiore a dieci giorni);
- il certificato riguardi un ricovero ospedaliero o sia comunque rilasciato da una struttura di pronto soccorso.
Riccardo Arena
