Una delle novità contenute nel collegato lavoro (art. 39 legge 183/2010) ha riguardato il reato di omesso versamento delle trattenute previdenziali effettuate sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto.
E’ stato infatti esteso a tale tipologia di lavoratori, quanto già previsto per i lavoratori subordinati.
E ora l’INPS, con la circolare n. 71/2011, ne ricorda gli obblighi e le violazioni.
In caso di rilevato mancato pagamento prevede l’attivazione di un procedimento che comporta l’obbligo da parte dell’Istituto della contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento delle violazioni commesse con l’intimazione ad adempiere al pagamento entro tre mesi.
Il committente potrà evitare le sanzioni se provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione della violazione.
L’omesso versamento delle rattenute previdenziali, prevede la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1032,91.
La disciplina, contenuta nell’articolo 39 del c.d. collegato lavoro, si applica a partire dalle denunce EMENS di competenza di Novembre 2010, scadute il 16/12/2010.
Art.39 Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali
L’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
L’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
