Con la circolare n° 67 del 14/04/2011, l’inps ha ritenuto doveroso fare il punto della situazione per i soggetti destinatari delle prestazioni a sostegno del reddito in relazione alla compatibilità dell’indennità di mobilità con lo svolgimento di attività lavorativa e la eventuale cumulabilità della relativa remunerazione con l’indennità medesima.
Si fornisce quindi un riassunto dei punti principali riportando quanto illustrato dall’Istituto di Previdenza alla quale si rimanda per completezza dell’argomento.
Si fornisce quindi un riassunto dei punti principali riportando quanto illustrato dall’Istituto di Previdenza alla quale si rimanda per completezza dell’argomento.
Indennità di mobilità e lavoro subordinato.
Se il beneficiario di indennità di mobilità viene assunto con un contratto di lavoro subordinato, gli istituti della sospensione e della decadenza dall’indennità sono
regolati dagli artt. 8 e 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e smi.
Se il beneficiario di indennità di mobilità viene assunto con un contratto di lavoro subordinato, gli istituti della sospensione e della decadenza dall’indennità sono
regolati dagli artt. 8 e 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e smi.
Lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo parziale (determinato o indeterminato).
Se un lavoratore, durante il periodo di godimento dell’indennità , accetta, l’offerta di un lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale dandone tempestiva comunicazione all’INPS, la prestazione fino a quel momento percepita, viene sospesa rimanendo il lavoratore iscritto nelle liste. Le giornate di lavoro prestate non verranno computate ai fini della determinazione del periodo di durata del trattamento di mobilità fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento: si tratta quindi di uno slittamento della data fine prestazione che, tuttavia, non può essere superiore alla durata della prestazione inizialmente prevista.
Se un lavoratore, durante il periodo di godimento dell’indennità , accetta, l’offerta di un lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale dandone tempestiva comunicazione all’INPS, la prestazione fino a quel momento percepita, viene sospesa rimanendo il lavoratore iscritto nelle liste. Le giornate di lavoro prestate non verranno computate ai fini della determinazione del periodo di durata del trattamento di mobilità fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento: si tratta quindi di uno slittamento della data fine prestazione che, tuttavia, non può essere superiore alla durata della prestazione inizialmente prevista.
Lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.
La stipula di un nuovo contratto a tempo pieno ed indeterminato provoca invece la decadenza dalla prestazione e dall’iscrizione alle liste di mobilità con la possibilità di reiscrizione in caso di mancato superamento della prova (fino ad un massimo di due volte). Esiste un’altra possibilità di reiscrizione allorquando il lavoratore non sia giudicato “idoneo alla specifica attività cui l’avviamento si riferisce�. Inoltre il lavoratore in mobilità assunto a tempo indeterminato e successivamente licenziato senza aver maturato dodici mesi di anzianità aziendale presso la nuova impresa, di cui sei di lavoro effettivamente prestato, “è reiscritto nelle liste di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa prestata�.
La stipula di un nuovo contratto a tempo pieno ed indeterminato provoca invece la decadenza dalla prestazione e dall’iscrizione alle liste di mobilità con la possibilità di reiscrizione in caso di mancato superamento della prova (fino ad un massimo di due volte). Esiste un’altra possibilità di reiscrizione allorquando il lavoratore non sia giudicato “idoneo alla specifica attività cui l’avviamento si riferisce�. Inoltre il lavoratore in mobilità assunto a tempo indeterminato e successivamente licenziato senza aver maturato dodici mesi di anzianità aziendale presso la nuova impresa, di cui sei di lavoro effettivamente prestato, “è reiscritto nelle liste di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa prestata�.
Compatibilità dell’indennità di mobilità con lo svolgimento di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa.
La legge n. 223/1991 prevede all’art. 7, comma 5 la facoltà per il lavoratore in mobilità di ottenere, qualora ne faccia richiesta, la corresponsione anticipata della prestazione in un’unica soluzione per intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa, escluse le mensilità eventualmente già godute.
Il lavoratore che esercita tale facoltà viene cancellato dalla lista di mobilità .
L’indennità di mobilità , tuttavia, è intrinsecamente legata alla condizione di disoccupazione involontaria.
A tale riguardo si deve rilevare che la definizione dello stato di disoccupazione e la disciplina ad esso correlata sono contenute nel decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. In particolare, per "stato di disoccupazione" si intende “…la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa secondo le modalità definite con i servizi competenti�.
L’art. 4 del citato decreto legislativo prevede inoltre la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Ne deriva che l’attività di lavoro autonomo è compatibile con la percezione dell’indennità di mobilità quando i redditi che ne derivino siano tali da non comportare la perdita dello stato di disoccupazione; tali redditi, in vigenza dell’attuale normativa in materia di imposte sui redditi, sono quantificati in 4.800 euro nell’anno solare per l’attività di lavoro autonomo e 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative.
La legge n. 223/1991 prevede all’art. 7, comma 5 la facoltà per il lavoratore in mobilità di ottenere, qualora ne faccia richiesta, la corresponsione anticipata della prestazione in un’unica soluzione per intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa, escluse le mensilità eventualmente già godute.
Il lavoratore che esercita tale facoltà viene cancellato dalla lista di mobilità .
L’indennità di mobilità , tuttavia, è intrinsecamente legata alla condizione di disoccupazione involontaria.
A tale riguardo si deve rilevare che la definizione dello stato di disoccupazione e la disciplina ad esso correlata sono contenute nel decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. In particolare, per "stato di disoccupazione" si intende “…la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa secondo le modalità definite con i servizi competenti�.
L’art. 4 del citato decreto legislativo prevede inoltre la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Ne deriva che l’attività di lavoro autonomo è compatibile con la percezione dell’indennità di mobilità quando i redditi che ne derivino siano tali da non comportare la perdita dello stato di disoccupazione; tali redditi, in vigenza dell’attuale normativa in materia di imposte sui redditi, sono quantificati in 4.800 euro nell’anno solare per l’attività di lavoro autonomo e 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative.