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Le News Tamburelli-Quintavalle

18 mesi di attesta per la Totalizzazione Contributiva

Con il messaggio 4497/2011 l’Inps ribadisce che la pensione in totalizzazione decorre dopo 18 mesi la maturazione dei requisiti.
Una precisazione dovuta dopo quanto determinato dall’articolo 12, comma 3 del D.L. n. 78/2010 – convertito in legge n. 122/2010 che, sostituendo l’art. 5 del D.lgs n. 42/2006, cosi’ statuisce:
"Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione".
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e segue le stesse regole previste per i lavoratori autonomi.
Precisa inoltre l’INPS che se la domanda per la totalizzazione viene inoltrata dopo 18 mesi dalla maturazione del diritto, la stessa andrà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese successivo al diciottesimo mese compiuto.
Notizie sulla Totalizzazione:
E’ stata la legge delega  per la riforma del sistema previdenziale del 2004 n. 243 a rivedere il principio della totalizzazione. Disciplinata in seguito nel 2006 dal D.lgs. n. 42, l’istituto della totalizzazione ha visto le ultime modifiche con l’entrata in vigore della Legge n. 247 del 24/12/2007 emanata in applicazione del protocollo del Welfare del 23 luglio 2007.
Si tratta di un procedimento che consente di cumulare gratuitamente i contributi versati alle diverse gestioni previdenziali dove il lavoratore dipendente, collaboratore, professionista o lavoratore autonomo, nella sua vita lavorativa, si è trovato a dover versare i contributi, passando anche da enti pubblici a privati o viceversa.
A differenza dell’istituto della ricongiunzione dove di attua un “trasferimentoâ€?  dei contributi da una gestione all’altra, nell’istituto della totalizzazione i contributi restano dove sono e mentre con la ricongiunzione si acquisisce la possibilità di avere una pensione unica calcolata con le regole esclusivamente della gestione in cui si fanno confluire i contributi, con la totalizzazione si raggiunge ugualmente l'aspirazione del lavoratore secondo la quale i vari contributi si possono unire senza alcun esborso attraverso una domanda da presentare all’ente presso il quale il lavoratore e’ stato per ultimo iscritto.
Requisiti:
> La somma di tutti i contributi versati ai vari enti per raggiungere il diritto a pensione, devono essere in totale 20 anni di contribuzione non coincidente;  
> il calcolo per la pensione sarà eseguito con il sistema contributivo;
> gli anni versati in ogni gestione per essere considerati validi, devono essere almeno tre.
> al fine del raggiungimento minimo dei tre anni, i contributi versati al fondo lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, possono essere cumulati fra loro, mentre per lo stesso fine, non possono essere cumulati quelli versati alla gestione separata
> non bisogna essere già titolari di trattamento autonomo di pensione in una delle gestioni previdenziali.
Pensioni liquidabili con la totalizzazione
Con questo nuovo istituto possono essere liquidate:
- le pensioni di vecchiaia;
- la pensione di anzianità con 40 anni di contributi;
- la pensione di inabilità; i titolari di un assegno di invalidità dell’INPS che a seguito di peggioramento delle condizioni fisiche sono divenuti invalidi al 100%, possono rinunciare all’assegno e chiedere la pensione di inabilità con il sistema della totalizzazione;
- la pensione indiretta ai superstiti;
- la pensione agli eredi di un soggetto deceduto prima di aver maturato il diritto  a pensione di totalizzazione.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
www.rossellaquintavalle.it
 
 
 
 
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