L’INPS con circolare n. 25 del 4/02/2010, ha resi noti i massimali dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione relativi all’anno 2011.
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Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 che attualmente è pari al 5,84 per cento Trattamenti di integrazione salariale | |||
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Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
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Inferiore o uguale a 1.961,80 |
Basso |
906,80 |
853,84 |
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Superiore 1.961,80 |
Alto |
1.089,89 |
1.026,24 |
Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
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Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) | |||
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Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
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Inferiore o uguale a 1.961,80 |
Basso |
1.088,16 |
1.024,61 |
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Superiore 1.961,80 |
Alto |
1.307,87 |
1.231,49 |
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Indennità di mobilità | |||
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Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
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Inferiore o uguale a 1.961,80 |
Basso |
906,80 |
853,84 |
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Superiore 1.961,80 |
Alto |
1.089,89 |
1.026,24 |
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2 co. 150 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2011, in: euro 592,89 che al netto della riduzione del 5,84 per cento è pari ad euro 558,27.
558,27.
Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola.
Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge 41/86, sono pari, per il 2011, ad euro 906,80 e ad euro 1.089,89.
Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2010, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n 18 del 5/2/2010 (euro 892,96 ed euro 1.073,25).
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




