In forza del comma 1, art. 53, del decreto legge n. 78/2010 (Manovra d’Estate) e del comma 47, art. 1 della successiva legge 220/2010 (legge di stabilità per il 2011), sembrava proprio che il regime di tassazione agevolata sui premi legati a incrementi di produttività , introdotto in prima battuta dal D.L. 185/2008 e prorogato sino a tutto il 2010, fosse stato confermato, seppur con qualche piccolo ritocco, ancora per tutto il 2011.
Così sembrava, ma da un’attenta lettura del combinato disposto delle due norme citate sembrerebbe che non sia così, o almeno, potrebbe non essere così, in attesa di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro.
Il comma 1, art. 53, del D.L. n. 78/2010 così recitava:
“Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttivita', qualità , redditività , innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.�
Da notare come nel testo si faccia riferimento alle somme erogate “in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali� e di come non vi sia alcun riferimento alla disciplina sulla così detta detassazione ex D.L. 185/2008.
In tal senso, il dettato normativo della manovra d’estate in tema di detassazione sembrava indipendente dal precedente regime di tassazione agevolata sui premi, senonché, a creare un raccordo tra le due discipline, è intervenuta la legge di stabilità per il 2011, che tuttavia la ha fatto in modo alquanto maldestro.
Così recita il comma 47, art. 1, L n. 220/2010:
“In attuazione dell'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011». Per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro…�
Pur ricollegandosi direttamente alla disciplina della detassazione ex D.L. n. 185/2008, andandone a modificare il testo in relazione al periodo di applicazione della norma e quindi manifestando apparentemente la semplice volontà da parte del legislatore di prorogarne i contenuti, il comma 47 esordisce con un inequivocabile rimando all’“altra� norma sulla detassazione, di cui al D.L. n. 78/2010. Sembrerebbe, anzi, che la detassazione sui premi per l’anno 2011 debba essere applicata in attuazione a quanto disposto dal comma 1, art, 53, D.L. n. 78/2010 e quindi solamente sugli importi previsti “da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttivita', qualità , redditività , innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale�.
A questo punto, dopo le numerose perplessità sollevate tre gli altri anche dalla Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Marina Calderone, si attende a breve un intervento chiarificatore da parte del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate.
Nel frattempo, il nostro consiglio è quello di non detassare gli importi legati agli incrementi di produttività fino a che la questione non sarà chiarita (a meno che, naturalmente, tali importi non siano formalizzati nell’ambito di una contrattazione collettiva di secondo livello), poiché un conto è concedere un’agevolazione non dovuta e un conto conguagliare a fine anno degli importi non detassati in precedenza.
Così sembrava, ma da un’attenta lettura del combinato disposto delle due norme citate sembrerebbe che non sia così, o almeno, potrebbe non essere così, in attesa di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro.
Il comma 1, art. 53, del D.L. n. 78/2010 così recitava:
“Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttivita', qualità , redditività , innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.�
Da notare come nel testo si faccia riferimento alle somme erogate “in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali� e di come non vi sia alcun riferimento alla disciplina sulla così detta detassazione ex D.L. 185/2008.
In tal senso, il dettato normativo della manovra d’estate in tema di detassazione sembrava indipendente dal precedente regime di tassazione agevolata sui premi, senonché, a creare un raccordo tra le due discipline, è intervenuta la legge di stabilità per il 2011, che tuttavia la ha fatto in modo alquanto maldestro.
Così recita il comma 47, art. 1, L n. 220/2010:
“In attuazione dell'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011». Per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro…�
Pur ricollegandosi direttamente alla disciplina della detassazione ex D.L. n. 185/2008, andandone a modificare il testo in relazione al periodo di applicazione della norma e quindi manifestando apparentemente la semplice volontà da parte del legislatore di prorogarne i contenuti, il comma 47 esordisce con un inequivocabile rimando all’“altra� norma sulla detassazione, di cui al D.L. n. 78/2010. Sembrerebbe, anzi, che la detassazione sui premi per l’anno 2011 debba essere applicata in attuazione a quanto disposto dal comma 1, art, 53, D.L. n. 78/2010 e quindi solamente sugli importi previsti “da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttivita', qualità , redditività , innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale�.
A questo punto, dopo le numerose perplessità sollevate tre gli altri anche dalla Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Marina Calderone, si attende a breve un intervento chiarificatore da parte del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate.
Nel frattempo, il nostro consiglio è quello di non detassare gli importi legati agli incrementi di produttività fino a che la questione non sarà chiarita (a meno che, naturalmente, tali importi non siano formalizzati nell’ambito di una contrattazione collettiva di secondo livello), poiché un conto è concedere un’agevolazione non dovuta e un conto conguagliare a fine anno degli importi non detassati in precedenza.
Riccardo Arena
Consulente del Lavoro in Roma
Staff CdL Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
Staff CdL Rossella Quintavalle