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Contribuzione e Minimali INPGI 2011

Contribuzione e Minimali INPGI 2011

L’INPGI ha pubblicato la circolare numero 1 del 17/01/2011 per rendere noto i nuovi minimali 2011.
A decorrere dal 1/01/2011, tenuto conto del trattamento minimo di pensione per l’anno 2011,  risultano determinati in  Euro 44,49   giornalieri, pari a Euro 1.156.82 mensili.
Per l’anno 2011, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del dipendente, è pari a Euro  42.049,00.
L’importo indicato è pari a Euro  3.504,00 mensili.

GESTIONE  SEPARATA
LAVORO AUTONOMO SVOLTO SOTTO FORMA DI CO.CO.CO.
MASSIMALE IMPONIBILE   E  ALIQUOTE  CONTRIBUTIVE  PER IL  2011
 
GESTIONE  SEPARATA EX DLGS 103/96 -  ALIQUOTE  CONTRIBUTIVE  2011.
L’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie, per l’anno 2011, si sono adeguate alle percentuali INPS,non aumentate per il 2011 e sono così stabilite:
 
 
Decorrenza dal  01/01/2011
 IVS 
 26%
Prestazioni temporanee 
 0,72 % 
TOTALE 
26,72%
COMMITTENTE  
17.81% 
GIORNALISTA
8.91%
 
L’aliquota contributiva dovuta, invece,  dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi  che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati:
 
Decorrenza dal  01/01/2011 
IVS
17% 
 Prestazioni temporanee
0,00 %
 TOTALE
17% 
 COMMITTENTE
 11,33% 
 GIORNALISTA
5.67%
 
Per i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma  diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative (con o senza progetto), resta confermata la misura del contributo integrativo del  2 % a carico del committente, da erogare direttamente al giornalista.
 
MASSIMALE IMPONIBILE E MINIMO PER L’ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE
Per i giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione - determinata con le aliquote di cui sopra -  è dovuta nel limite del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l’anno 2010, è fissato in  93.622,00 euro.
 
PROCEDURA DASM.
E’ necessario procedere all’aggiornamento del software relativo alla procedura DASM. In quanto da gennaio produrrà un unico file anche per la CASAGIT.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
www.rossellaquintavalle.it

 
 
 
 
 
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