La gestione degli adempimenti connessi al rapporto di lavoro dei giornalisti che prestano attività subordinata nei quotidiani, nei periodici, nelle agenzie di stampa, nelle emittenti radiotelevisive e negli uffici stampa di qualsiasi azienda, ai quali viene applicato il contratto collettivo nazionale dei giornalisti professionisti e pubblicisti, risulta essere tra le più complesse in quanto contempla più gestioni contributive ognuna con adempimenti diversi.
Oggi affrontiamo il CASAGIT che è in scadenza domani 20/1/2011, ma dal prossimo mese la scadenza viene allineata al 16 del mese.(vedi sotto)
CASAGIT – Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani
La Casagit eroga una forma di assistenza sanitaria integrativa. La cassa è stata istituita per accordo tra INPGI e Federazione della stampa Italiana con lo scopo di garantire ai giornalisti professionisti, ai praticanti, ai pubblicisti e ai titolari di pensione diretta o di reversibilità , prestazioni mutualistiche integrative.
Sono pertanto obbligate al versamento le aziende che applicano i contratti sottoscritti dalla FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) che prevedono espressamente la contribuzione a questo fondo come disposto dall’articolo 21 del CNLG o norma equiparata.
I versamenti dovuti alla cassa sono calcolati sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi corrisposta ai propri dipendenti, giornalisti, professionisti, praticanti e giornalisti pubblicisti (i giornalisti pubblicisti interessati devono avere un rapporto a tempo pieno e devono sussistere le condizioni normative per la contribuzione alla Casagit in base al contratto applicato), comprendendo tutto ciò che per legge è assoggettabile a contribuzione obbligatoria e sono così distinti:
Contributo contrattuale 3.60% (a carico del lavoratore)
Contributo c/azienda 0.95% (non dovuto per i pubblicisti)
Alla Casagit è affidata anche la riscossione dei contributi sindacali pari a:
Quota sindacale 0.30%(a carico lavoratore dietro apposita autorizzazione)
Il contributo aggiuntivo in misura fissa, è dovuto semestralmente solamente dal lavoratore che ha rilasciato apposita autorizzazione e fino ad espressa revoca)
Contributo c/azienda 0.95% (non dovuto per i pubblicisti)
Alla Casagit è affidata anche la riscossione dei contributi sindacali pari a:
Quota sindacale 0.30%(a carico lavoratore dietro apposita autorizzazione)
Il contributo aggiuntivo in misura fissa, è dovuto semestralmente solamente dal lavoratore che ha rilasciato apposita autorizzazione e fino ad espressa revoca)
NOVITA’ DAL 2011
A partire dal periodi di paga GENNAIO 2011, la presentazione della denuncia della CASAGIT, sarà contenuta nella denuncia DASM che conterrà un unico file e con essa presentata con anticipo di presentazione e versamento entro il 16 del mese successivo, in linea con il versamento INPGI.
Il versamento della contribuzione dovrà essere effettuato mediante bonifico sulle coordinate IBAN IT 06F0200805365 000400802826 UNICREDIT SPA intestate a Casagit, Via Marocco, 61 – 00144 Roma.
Maggiori informazioni potranno essere rilevate dalla circolare dell’istituto n. 7 del 30/12/2010
Maggiori informazioni potranno essere rilevate dalla circolare dell’istituto n. 7 del 30/12/2010
Il trattamento fiscale dei contributi alla Casagit
Il trattamento fiscale dei contributi per assistenza sanitaria e la disciplina relativa alle spese mediche è quello previsto dall’articolo 10 lettera e-ter) del TUIR 917/86 che riconosce la deducibilità fino a euro 3.615,20 euro dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente come riportato dall’articolo 51, comma 2 lettera a):
“i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter),per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter).�
Di conseguenza:
“i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter),per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter).�
Di conseguenza:
a) i contributi versati alla Casagit dai soci contrattualizzati e dai pensionati INPGI, in forza di quanto previsto dall’articolo 21 del C.N.L.G., non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini fiscali fino al limite di Euro 3.615,20 complessivo tra la quota del socio e la quota versata dal datore di lavoro;
b) i contributi versati invece volontariamente alla cassa dai soci non contrattualizzati, non sono deducibili dal reddito.
b) i contributi versati invece volontariamente alla cassa dai soci non contrattualizzati, non sono deducibili dal reddito.
Le spese mediche rimborsate dalla Casagit, non potranno essere considerate detraibili nella dichiarazione dei redditi del dipendente in servizio se non per la quota di spesa non rimborsata.
Nel caso in cui invece, l’importo versato dal lavoratore e dal datore di lavoro abbia superato il limite previsto di Euro 3.615,20, e di conseguenza la quota in eccedenza abbia concorso a formare il reddito imponibile IRPEF, si potrà calcolare il 19% delle spese mediche sostenute e rimborsate in misura proporzionale tra la quota di contribuzione deducibile ( Euro 3.615,20) e l’effettivo importo complessivamente versato alla cassa.
L’importo dei contributi versati verrà indicato separatamente all’interno del CUD del giornalista.
Potranno invece portare in detrazione le spese mediche quei soci non contrattualizzati che hanno versato il contributo in modo volontario
Rossella <quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
www.rossellaquintavalle.it
