si riporta il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate in vista dell'imminente scadenza del 17/01/2011
COMUNICATO STAMPA
Preclusione all’autocompensazione. Prima applicazione
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Le compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro, non sono
sanzionabili fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze che ne disciplina le modalità . Questo a condizione che l’operazione di
compensazione non vada a intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti.
La piena operatività della disposizione contenuta nell’articolo 31, comma 1 del decreto
legge n. 78 del 2010 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dei crediti
relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di
ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di
pagamento, presuppone l’adozione di un prossimo decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze che disciplini le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo.
Pertanto, tenuto conto che, allo stato, il contribuente titolare di crediti erariali, cui non è
consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l’intero
debito per il quale è scaduto il termine di pagamento, si trova in una condizione
obiettiva di impossibilità di esercitare pienamente il diritto di pagare questo debito
anche mediante compensazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tale ultima
condizione configuri una circostanza che incide direttamente sui presupposti per
l’applicazione della sanzione.
Di conseguenza, fino all’emanazione del decreto non si ritengono sanzionabili eventuali
compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti, sempre che l’utilizzo dei crediti
in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta
emanato il citato decreto ministeriale.
Roma, 14 gennaio 2011