Con la circolare n. 43 del 15/12/2010, il Ministero del lavoro, intervenendo sull’annosa questione della obbligatorietà o meno dell’iscrizione agli Enti Bilaterali, ribadisce, come già più volte affermato, la NON obbligatorietà dell’iscrizione, proponendo invece una diversa soluzione.
Quando il CCNL ne disponga l’obbligatorietà , il datore di lavoro dovrà in ogni modo riconoscere al lavoratore forme di tutela equivalenti in quanto maturano, nei confronti dello stesso, diritti contrattuale di natura retributiva che potranno essere adempiuti attraverso il riconoscimento di una somma o di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall’ente bilaterale.
Ammesse quindi soluzioni alternative a quegli Enti che costituendo però una modalità di adempiere correttamente alle disposizioni economiche-normative del CCNL di riferimento, potrebbero rappresentare la forma più idonea a soddisfare tutte le prescrizioni previste nei confronti del prestatore di lavoro che matura un diritto contrattuale di natura retributiva e quindi obbligatoria.(in allegato la circolare 43)
Quando il CCNL ne disponga l’obbligatorietà , il datore di lavoro dovrà in ogni modo riconoscere al lavoratore forme di tutela equivalenti in quanto maturano, nei confronti dello stesso, diritti contrattuale di natura retributiva che potranno essere adempiuti attraverso il riconoscimento di una somma o di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall’ente bilaterale.
Ammesse quindi soluzioni alternative a quegli Enti che costituendo però una modalità di adempiere correttamente alle disposizioni economiche-normative del CCNL di riferimento, potrebbero rappresentare la forma più idonea a soddisfare tutte le prescrizioni previste nei confronti del prestatore di lavoro che matura un diritto contrattuale di natura retributiva e quindi obbligatoria.(in allegato la circolare 43)




