Il decreto del Ministro dell’Economia del 1/12/2010, pubblicato sulla G.U. n. 293 del 16/12/2010, ha confermato la proroga dei pagamenti tributari, anche a rate, e contributivi che vengono sospesi dal 31/10/2010 al 20/12/2010 per i soggetti colpiti dall’alluvione in Veneto e che dovranno essere effettuati entro il 22/12/2010. Tale ultimo decreto in materia ha sostituito quello del 26 novembre e quello del 30 novembre mai arrivati in Gazzetta Ufficiale.
Il DL "Milleproroghe" che il Governo sta approntando dovrebbe contenere una proroga del termine di versamento dei tributi e contributi sospesi dal 22 dicembre 2010 al 31 marzo 2011 ma nel momento in cui scrivo (21/12/2010 ore 21…non mi risulta ci siano novità )
I soggetti coinvolti sono quelli inclusi negli elenchi allegati al decreto stesso.
La sospensione è vincolata ad una autocertificazione che denunci il fermo della propria attività causa alluvione o provvedimento di evacuazione o sgombero.
Per tali soggetti resta fuori la scadenza dei pagamenti relativi all’IVA mensile o trimestrale e dell’acconto IVA che dovrà essere rispettata il 27/12/2010.
L’INPS invece, con la circolare n. 154/2010 del 3/12/2010, ha illustrato le specifiche della sospensione del versamento dei contributi e modalità di recupero.
Hanno diritto a sospendere il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010 i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
datori di lavoro privati, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli), liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Per quanto riguarda, in particolare, i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi a mezzo del flusso Uniemens, la sospensione riguarderà i periodi di paga di “ottobre 2010� e “novembre 2010�. Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “6P�, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa degli eventi alluvionali nella Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Decreto ministeriale del 1° dicembre�. Le aziende dovranno produrre l’autocertificazione di cui sopra.
Relativamente all’INAIL la sospensione riguarda la quarta rata del premio di autoliquidazione 2009/2010, comprese le rateazioni ordinarie in corso alla data dell’evento alluvionale.
Per ogni particolare si rimanda alla circolare INPS 154/2010 e alla circolare INAIL n. 50/2010.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
