E già …c’eravamo appena abituati alla nuova ridotta misura del ravvedimento che già le carte in tavola cambiano.
Nella nuova finanziaria per il 2011 infatti vengono ritoccati quegli elementi che già avevano visto la loro modifica con il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito il 29 gennaio in Legge 2/2009, attraverso l’articolo 16, che avevano alleggerito le sanzioni relative ai tardivi pagamenti di imposte e agli altri adempimenti fiscali correlati, già previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997.
Se tutto rimane nelle previsioni, ora si cambia:
con le violazioni commesse a far data 01/02/2011 il ravvedimento operoso si modifica non nei presupposti ma nella misura delle sanzioni.
Le principali novità :
entro 30 giorni dalla violazione la sanzione è ora ridotta a 1/10 del tributo e quindi pari al 3/ (ora il 2.5%);
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo e pari quindi al 3.75%, (ora il 3%);
La presentazione della dichiarazione dei redditi entro 90 gg., si puo’ ravvedere versando la sanzione ridotta a un decimo della sanzione minima (25 euro) per ogni dichiarazione ravveduta con il versamento del 3% a titolo di sanzione, (ora il 2.5%).
Nella nuova finanziaria per il 2011 infatti vengono ritoccati quegli elementi che già avevano visto la loro modifica con il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito il 29 gennaio in Legge 2/2009, attraverso l’articolo 16, che avevano alleggerito le sanzioni relative ai tardivi pagamenti di imposte e agli altri adempimenti fiscali correlati, già previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997.
Se tutto rimane nelle previsioni, ora si cambia:
con le violazioni commesse a far data 01/02/2011 il ravvedimento operoso si modifica non nei presupposti ma nella misura delle sanzioni.
Le principali novità :
entro 30 giorni dalla violazione la sanzione è ora ridotta a 1/10 del tributo e quindi pari al 3/ (ora il 2.5%);
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo e pari quindi al 3.75%, (ora il 3%);
La presentazione della dichiarazione dei redditi entro 90 gg., si puo’ ravvedere versando la sanzione ridotta a un decimo della sanzione minima (25 euro) per ogni dichiarazione ravveduta con il versamento del 3% a titolo di sanzione, (ora il 2.5%).
