Il 16 dicembre occorrerà fare i conti con il saldo dell’ICI dovuto sulle case che non siano prima abitazione. Entro il 16 giugno si è provveduto a pagare quanto dovuto per il primo acconto per l’anno 2010 in base a quanto versato nel 2009, calcolando, in assenza di variazioni immobiliari, il 50% di quanto pagato nel corso del 2009.
Ora, nel momento del saldo bisognerà verificare l’esatta aliquota stabilita dai vari comuni italiani e, se diversa da quella dello scorso anno, occorrerà effettuarne il conguaglio con il saldo in scadenza in questo mese di dicembre.
Il decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008, infatti, ha previsto l’esenzione dell’ICI dalla prima casa (immobile ove il contribuente ha la residenza anagrafica, salvo casi espressamente previsti in caso di dimora abituale diversa dalla residenza anagrafica). Per l’esenzione delle pertinenze (box, garage e cantine che abbiano un collegamento funzionale con il bene principale), occorre seguire quanto disposto dai regolamenti comunali.
Sono quindi escluse dall’esenzione del pagamento dell’imposta le abitazioni classificate in catasto come:
- A1 = abitazione signorile;
- A8 = abitazioni in ville;
- A9 = castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico.
Sono altresì escluse dall’esenzione le abitazioni tenute a disposizione in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero i quali hanno facoltà di pagare in unica soluzione entro il 16/12/2010.
I possessori di tali fabbricati continueranno a pagare l’ICI nei modi consueti.
Per le case concesse in uso gratuito ad un familiare e per quelle tenute a disposizione, è il regolamento comunale che, a seconda del grado di parentela o affinità , disciplina la modalità del pagamento o di esenzione dell’imposta.
Il Pagamento
Si ricorda che i versamenti potranno essere effettuati tramite c/c postale o con modello F24 da presentare in Banca o alla posta, utilizzando nell’ultimo caso, eventuali crediti riferiti ad altre imposte o contributi; i codici per i tributi ICI:
- 3901 versamento prima casa quando dovuto:
- 3902 ICI terreni agricoli;
- 3903: ICI aree fabbricabili;
- 3904 ICI sugli altri fabbricati;
Ora, nel momento del saldo bisognerà verificare l’esatta aliquota stabilita dai vari comuni italiani e, se diversa da quella dello scorso anno, occorrerà effettuarne il conguaglio con il saldo in scadenza in questo mese di dicembre.
Il decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008, infatti, ha previsto l’esenzione dell’ICI dalla prima casa (immobile ove il contribuente ha la residenza anagrafica, salvo casi espressamente previsti in caso di dimora abituale diversa dalla residenza anagrafica). Per l’esenzione delle pertinenze (box, garage e cantine che abbiano un collegamento funzionale con il bene principale), occorre seguire quanto disposto dai regolamenti comunali.
Sono quindi escluse dall’esenzione del pagamento dell’imposta le abitazioni classificate in catasto come:
- A1 = abitazione signorile;
- A8 = abitazioni in ville;
- A9 = castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico.
Sono altresì escluse dall’esenzione le abitazioni tenute a disposizione in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero i quali hanno facoltà di pagare in unica soluzione entro il 16/12/2010.
I possessori di tali fabbricati continueranno a pagare l’ICI nei modi consueti.
Per le case concesse in uso gratuito ad un familiare e per quelle tenute a disposizione, è il regolamento comunale che, a seconda del grado di parentela o affinità , disciplina la modalità del pagamento o di esenzione dell’imposta.
Il Pagamento
Si ricorda che i versamenti potranno essere effettuati tramite c/c postale o con modello F24 da presentare in Banca o alla posta, utilizzando nell’ultimo caso, eventuali crediti riferiti ad altre imposte o contributi; i codici per i tributi ICI:
- 3901 versamento prima casa quando dovuto:
- 3902 ICI terreni agricoli;
- 3903: ICI aree fabbricabili;
- 3904 ICI sugli altri fabbricati;
ROMA: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 27 LUGLIO 2010
Il Comune di Roma, dopo che si era già provveduto al pagamento dell’acconto 2010, ha deliberato una modifica alle aliquote da applicare sulle case a disposizione, pertanto, nonostante rimangano invariate le altre, viene disposto che il pagamento dell’imposta comunale si considera da applicare:
C) nella misura del 9,0 per mille:
- per le aree fabbricabili, con esclusione delle aree per le quali il soggetto passivo si impegna, previa apposita convenzione, a non alienare le medesime prima del decorso di cinque anni;
D) nella misura del 10,0 per mille:
- per le unità immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni al 1° gennaio 2010. In caso di soggetto passivo persona fisica l’aliquota del 10,0 per mille si applica agli immobili tenuti a disposizione diversi dall’abitazione principale. L’aliquota del 10,0 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per le quali si applica l’aliquota ordinaria;
Il Calcolo
Ricordiamo brevemente il sistema di calcolo dell’imponibile sul quale calcolare le percentuali stabilite dai Comuni:
Per quanto riguarda i fabbricati, l’ICI si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata:
a) per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
b) per 50 per i fabbricati del gruppo catastale A/10 e della categoria D (uffici,studi,alberghi,opifici,ecc)
c) per 34 per i fabbricati della categoria C/1 (negozi e botteghe).
Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di tassazione, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 75.
L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni.
Pagamenti in Ritardo
Il ritardo nel pagamento potrà essere sanato con l’istituto del ravvedimento operoso e quindi:
si potrà pagare il 2.5% entro 30 giorni di ritardo e il 3% entro un anno.
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it
Il ritardo nel pagamento potrà essere sanato con l’istituto del ravvedimento operoso e quindi:
si potrà pagare il 2.5% entro 30 giorni di ritardo e il 3% entro un anno.
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it
